Art. 3 
 
 
          Disposizioni in materia di impiego di medicinali 
 
  ((  1.  All'art.  48,  comma  19,  lettera  b),  numero   3),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, e, anche su richiesta delle regioni e
delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  o  delle  societa'
scientifiche nazionali del settore clinico  di  specifico  interesse,
sentito il  Consiglio  superiore  di  sanita',  alla  sperimentazione
clinica di medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione
all'immissione in commercio». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 21  ottobre  1996,
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e'  inserito
il seguente: 
  «4-bis. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito
dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4,  con
conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario  nazionale,  i
medicinali  che  possono   essere   utilizzati   per   un'indicazione
terapeutica diversa da quella autorizzata, purche'  tale  indicazione
sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito  della  comunita'
medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo  parametri  di
economicita' e appropriatezza.  In  tal  caso  l'AIFA  attiva  idonei
strumenti di monitoraggio a tutela della  sicurezza  dei  pazienti  e
assume tempestivamente le necessarie determinazioni.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 48, comma 19,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti  per  favorire
          lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003,  n.  326,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 48. Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica. 
              (Omissis). 
              19. Le risorse confluite nel fondo di cui al  comma  18
          sono destinate dall'Agenzia: 
              a) per il 50 per cento, alla costituzione di  un  fondo
          nazionale per l'impiego,  a  carico  del  SSN,  di  farmaci
          orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
          speranza di cura, in attesa della commercializzazione,  per
          particolari e gravi patologie; 
              b) per il rimanente 50 per cento: 
              1)   all'istituzione,   nell'ambito    delle    proprie
          strutture, di un Centro di  informazione  indipendente  sul
          farmaco; 
              2) alla realizzazione, di concerto con le  Regioni,  di
          un programma di farmacovigilanza attiva  tramite  strutture
          individuate dalle Regioni, con finalita'  di  consulenza  e
          formazione continua dei Medici di Medicina generale  e  dei
          Pediatri  di  libera  scelta,  in  collaborazione  con   le
          organizzazioni di  categorie  e  le  Societa'  scientifiche
          pertinenti e le Universita'; 
              3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei  farmaci
          ed in particolare di sperimentazioni  cliniche  comparative
          tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore  terapeutico
          aggiunto, nonche' sui farmaci  orfani  e  salvavita,  anche
          attraverso bandi rivolti agli IRCCS,  alle  Universita'  ed
          alle Regioni,e, anche su richiesta delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano o  delle  societa'
          scientifiche nazionali del  settore  clinico  di  specifico
          interesse, sentito il Consiglio superiore di sanita',  alla
          sperimentazione clinica di medicinali per  un  impiego  non
          compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio; 
              4) ad altre attivita' di informazione sui  farmaci,  di
          farmacovigilanza,  di   ricerca,   di   formazione   e   di
          aggiornamento del personale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  4  dell'art.  1  del
          decreto-legge 21  ottobre  1996,  n.  536  (Misure  per  il
          contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione
          del tetto di  spesa  per  l'anno  1996),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248: 
              "La  seconda  fase  dell'adeguamento  al  prezzo  medio
          europeo dei farmaci  rimborsabili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale,  di  cui  alla  delibera  CIPE  8  agosto  1996,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192  del  17  agosto
          1996, avra' effetto dal 1° gennaio 1997. Restano valide  le
          disposizioni    sulle     modalita'     di     applicazione
          dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al  punto
          3 della predetta delibera CIPE.".