Art. 4 
 
Obbligo di detenzione di scorte specifiche  a  carico  dell'Organismo
  Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  9,  comma  6  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2014 all'OCSIT, istituito ai
sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, e'  assegnato  un
obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero 1  (uno)  di
giorni. 
  2. Per l'anno scorta 2014 l'Italia  detiene  scorte  specifiche  di
proprieta' dell'OCSIT pari a numero 1 (uno) di giorni.  Le  rimanenti
scorte  in  prodotti  con  le  stesse  caratteristiche  delle  scorte
specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprieta'
dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a numero 29 giorni. 
  3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2014 a carico  dei  soggetti
obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4,  del  decreto
legislativo di cui al comma  1,  obblighi  di  delega  nei  confronti
dell'OCSIT stesso per un ammontare pari ad un giorno.