Art. 5 
 
Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte
  di sicurezza di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  per
  l'anno scorta 2014 
 
  1. In esito  alla  applicazione  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249,   la   quota   individuale
dell'obbligo di scorta complessiva di  cui  all'art.  1,  comprensiva
della quota  parte  di  prodotto  inestraibile,  e'  determinata  dal
Ministero dello sviluppo economico, per ogni soggetto obbligato: 
    a) in misura proporzionale al relativo immesso in  consumo  delle
diverse tipologie di  prodotti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  che
complessivamente  ammontano  a  43.746.073   tep,   ai   fini   della
determinazione delle scorte in  prodotti  che  i  soggetti  obbligati
devono detenere; 
    b) in misura proporzionale al  relativo  immesso  in  consumo  di
tutte  le  tipologie  di   prodotti   energetici,   ai   fini   della
determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza. 
  Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a  livello  Paese
per l'anno  scorta  2014,  a  3.732.200  tep,  le  scorte  specifiche
dell'OCSIT ammontano a 128.697 tep, mentre  le  rimanenti  scorte  di
sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 9.443.110 tep.
La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche  e  di
scorte  in  prodotti  e  delle  scorte  di  sicurezza  e'  effettuata
attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati  1
e 2. 
  2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte  specifiche,
di scorte  in  prodotti  e  di  scorte  di  sicurezza  e'  comunicata
all'OCSIT ed ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso  il
sito internet del Ministero dello sviluppo  economico  nella  sezione
dedicata alla gestione delle scorte  di  sicurezza  e  specifiche  di
petrolio     greggio      e/o      di      prodotti      petroliferi:
http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/      attraverso      la
piattaforma informatica citata in premessa,  alla  quale  l'OCSIT  ed
ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di
propria competenza. 
  3. A tal fine, il  soggetto  obbligato  accedendo  con  le  proprie
credenziali al citato sito internet e' tenuto a prendere visione  del
proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie
di scorte di sicurezza (valore X60 ) e scorte in prodotti (valore X29
), con l'indicazione delle  relative  quote  massime  detenibili  nel
territorio  di  altri  Stati  Membri  dell'Unione  Europea.   L'OCSIT
accedendo con le proprie  credenziali  al  citato  sito  internet  e'
tenuto a  prendere  visione  del  proprio  obbligo  di  scorta  nella
fattispecie   di   scorte   specifiche   (valore    X1)    detenibile
esclusivamente nel territorio nazionale. 
  4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti
per l'anno scorta 2014 deve essere costituita a decorrere  dalle  ore
0.00 del 1° luglio 2014. Parimenti le  scorte  specifiche  dell'OCSIT
per l'anno scorta 2014 devono essere costituite a decorrere dalle ore
0.00 del 1° luglio 2014. 
  5. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti
a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2  la
dislocazione delle  scorte  di  sicurezza  e  scorte  in  prodotti  a
copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari
obbligo di comunicazione e' disposto in capo all'OCSIT  relativamente
alle scorte specifiche. 
  6. Qualora le scorte di sicurezza e le  scorte  in  prodotti  siano
dislocate presso depositi fiscali la cui titolarita'  risulti  essere
di operatori  economici  diversi  dal  soggetto  obbligato,  ai  fini
dell'assolvimento  dell'obbligo  e'  necessaria  una  conferma  della
costituzione di tali scorte  effettuata  dai  titolari  degli  stessi
depositi fiscali presso cui le  scorte  sono  dislocate,  tramite  la
piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo  di  conferma
e' disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT. 
  7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di  sicurezza,
delle scorte specifiche e delle  scorte  in  prodotti  potra'  essere
disposta previa comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico
tramite la piattaforma informatica  di  cui  al  comma  2  e  con  le
modalita' operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.