Art. 6 
 
Valutazione annuale del  limite  massimo  percentuale  di  scorte  di
  sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero 
 
  1. Ai sensi dell'art.  5,  comma  6,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 249, tenuto conto del  permanere  delle  criticita'
del mercato delle scorte di sicurezza a  causa  del  forte  calo  dei
consumi petroliferi,  della  chiusura  di  alcune  raffinerie,  della
trasformazione  di  altre  raffinerie  in  depositie  della  parziale
operativita' di altre raffinerie, legata ad investimenti in corso,  e
considerato che l'OCSIT a causa della sua recente costituzione ha  la
possibilita' di detenere scorte specifiche limitatamente ad  un  solo
giorno  scorta,  e'  disposta  una  modifica   del   limite   massimo
percentuale di scorte di  sicurezza  detenibili  all'estero,  di  cui
all'art. 5, comma 5 lettera b) dello stesso decreto legislativo,  che
pertanto rimane del 70 per cento anche per l'anno scorta 2014. 
  2. Ai sensi dell'art.  5,  comma  6,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 249, tenuto  conto  di  una  limitata  attenuazione
delle criticita' del mercato del prodotto Jet fuel di tipo cherosene,
rimane  necessario  disporre  una   modifica   del   limite   massimo
percentuale di scorte in prodotti detenibili all'estero relativamente
a tale prodotto. A tal fine, per l'anno  scorta  2014,  relativamente
alle scorte del prodotto  jet  fuel  del  tipo  cherosene  il  limite
massimo di scorte  in  prodotti  detenibile  in  altri  Stati  Membri
dell'Unione Europea e' determinato in una percentuale  pari  a  venti
giorni di obbligo per  il  medesimo  prodotto  per  ciascun  soggetto
obbligato.