Art. 6 Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto del permanere delle criticita' del mercato delle scorte di sicurezza a causa del forte calo dei consumi petroliferi, della chiusura di alcune raffinerie, della trasformazione di altre raffinerie in depositie della parziale operativita' di altre raffinerie, legata ad investimenti in corso, e considerato che l'OCSIT a causa della sua recente costituzione ha la possibilita' di detenere scorte specifiche limitatamente ad un solo giorno scorta, e' disposta una modifica del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero, di cui all'art. 5, comma 5 lettera b) dello stesso decreto legislativo, che pertanto rimane del 70 per cento anche per l'anno scorta 2014. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto di una limitata attenuazione delle criticita' del mercato del prodotto Jet fuel di tipo cherosene, rimane necessario disporre una modifica del limite massimo percentuale di scorte in prodotti detenibili all'estero relativamente a tale prodotto. A tal fine, per l'anno scorta 2014, relativamente alle scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene il limite massimo di scorte in prodotti detenibile in altri Stati Membri dell'Unione Europea e' determinato in una percentuale pari a venti giorni di obbligo per il medesimo prodotto per ciascun soggetto obbligato.