(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Nel comune di Cellino San Marco (Brindisi) sono state riscontrate
forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che  hanno
compromesso la libera determinazione e l'imparzialita'  degli  organi
eletti nelle consultazioni amministrative del 28  e  29  marzo  2010,
nonche' il buon andamento dell'amministrazione  ed  il  funzionamento
dei servizi. 
    L'amministrazione  comunale  e'  stata  oggetto  di  un   attento
monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, avviato a seguito  del
verificarsi di ripetuti episodi di  natura  intimidatoria  perpetrati
nei confronti degli amministratori  dell'ente,  che  hanno  richiesto
approfondimenti sul ruolo svolto da questi ultimi, ed in  particolare
dal sindaco, per verificare la sussistenza di possibili tentativi  di
pressione sul comune da parte di  organizzazioni  criminali,  la  cui
presenza su quel territorio e' stata  attestata,  negli  anni,  dalle
risultanze di operazioni di polizia giudiziaria. 
    Le   indagini   hanno   evidenziato   le   frequentazioni   degli
amministratori  con  soggetti  legati  alla  criminalita'  comune  ed
organizzata  che  hanno  rafforzato   l'ipotesi   di   un   possibile
condizionamento dell'amministrazione  da  parte  della  sacra  corona
unita, segnalato anche da numerosi esposti anonimi, oggetto di  esame
da parte della locale Procura della Repubblica. 
    Il prefetto di Brindisi, tenuto conto di quanto prospettato,  con
decreto del 10 luglio 2013, successivamente  prorogato,  ha  disposto
l'accesso presso il comune,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,  convertito  dalla  legge  12
ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito. 
    Gli atti  di  intimidazione  sono  proseguiti  anche  durante  lo
svolgimento  dell'accesso,  questa  volta   ai   danni   di   un   ex
amministratore comunale, destinatario  di  una  violenta  aggressione
personale. 
    Al termine dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere
del comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,
integrato  con  la  partecipazione   del   procuratore   capo   della
Repubblica, reso  nella  seduta  del  15  gennaio  2014,  ha  redatto
l'allegata relazione in data 21 gennaio 2014, che  costituisce  parte
integrante  della  presente  proposta,  in  cui  si  da'  atto  della
sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti
diretti ed indiretti degli amministratori locali con la  criminalita'
organizzata di tipo mafioso  e  su  forme  di  condizionamento  degli
stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione  della
misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. 
    I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame
la  cornice  criminale  ed  il  contesto   ambientale,   nonche'   il
complessivo   andamento    gestionale    dell'amministrazione,    con
particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e  le  cosche
locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della  cosa  pubblica
si sia concretizzato, nel tempo,  nel  favorire  soggetti  o  imprese
collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi. 
    Nella penisola salentina, ove insiste il comune  di  Cellino  San
Marco, e' comprovata l'esistenza di associazioni  riconducibili  alla
sacra corona  unita,  dedite  all'attivita'  estorsiva  in  danno  di
imprenditori e commercianti, nonche' al traffico di stupefacenti. 
    Una frangia di tale organizzazione  malavitosa,  responsabile  di
azioni criminali che non hanno mai perso  vigore,  e'  operativa  sul
territorio comunale, come e' peraltro attestato da due operazioni  di
polizia che hanno portato,  nel  2012  e  nel  2013,  all'arresto  di
soggetti ad essa riconducibili. 
    Nelle ultime consiliature il comune e' stato amministrato,  senza
soluzione di continuita', da componenti della  famiglia  dell'attuale
primo cittadino, che hanno rivestito diverse cariche sia  all'interno
della maggioranza che all'opposizione. 
    L'attuale   sindaco   ed   alcuni    amministratori    annoverano
frequentazioni con soggetti controindicati. 
    E' ampiamente  riconosciuto  che  il  reticolo  di  collegamenti,
rapporti e intrecci  tra  persone,  parenti  e  societa'  e,  quindi,
interessi economici, imprenditoriali e  sociali  faccia  emergere  il
generale contesto di permeabilita' alla criminalita' in  un  ambiente
territoriale particolarmente esposto a tale influenza. 
    L'elemento parentale e le frequentazioni, infatti, radicate in un
particolare contesto geografico e  socio  economico,  determinano  un
quadro indiziario  significativo,  dal  quale  si  puo'  desumere  un
oggettivo   pericolo   di   collegamento   o   di   contiguita'   tra
l'amministrazione ed ambienti controindicati, a fronte del  quale  si
rendono necessarie idonee forme di prevenzione, fondate  su  fatti  e
vicende aventi valore indiziario e sintomatici anche del pericolo  di
infiltrazione o condizionamento dell'ente. 
    Nel caso di specie  non  mancano  dati  fattuali  e  vicende  che
confermano il quadro indiziario. 
    In piu' occasioni, il  comportamento  del  sindaco  e'  risultato
censurabile ed indicativo della vicinanza  agli  ambienti  malavitosi
locali, come quando ha  partecipato  alla  cerimonia  funebre  di  un
pregiudicato riconducibile al locale clan, cui la  stampa  locale  ha
dato ampio risalto. 
    E' un elemento di concretezza, in tal senso, anche il ripristino,
a spese del comune e grazie all'intervento  del  sindaco,  dei  danni
derivati da un incendio ad un  esercizio  commerciale  di  proprieta'
comunale,  ceduto  a  titolo  gratuito,  malgrado   l'assenza   delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento della specifica attivita',
ad un pregiudicato. Quest'ultimo  annovera  numerosi  precedenti  per
diversi reati e, recentemente, e' stato tratto in arresto, unitamente
ad altri, in esecuzione di  un'ordinanza  del  GIP  di  Lecce  del  4
novembre 2013, per i reati di cui agli artt. 73 e  74  del  d.P.R.  9
ottobre 1990, n. 309  sulla  produzione,  traffico  e  detenzione  di
sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art.  416-bis.  In
particolare, dalle indagini investigative e' emerso che, al  fine  di
agevolare l'attivita' della sacra corona unita, i  destinatari  della
misura  utilizzavano  i  proventi  derivanti   dal   traffico   degli
stupefacenti per perseguire i propri fini illeciti,  per  stipendiare
gli affiliati e sostenere gli associati detenuti e le loro famiglie. 
    Per la vicenda dell'esercizio commerciale  e'  stato  avviato  un
procedimento penale a carico del primo cittadino. 
    Anche in altra occasione, nonostante gli ostacoli  frapposti  dal
responsabile dell'ufficio  tecnico,  il  sindaco  e'  risolutivamente
intervenuto in favore di un soggetto affiliato ad  un  clan  mafioso,
che ha ottenuto la realizzazione, con oneri a carico del  comune,  di
una struttura frangi-pioggia presso un appartamento dell'ente di  cui
l'esponente malavitoso  risulta  assegnatario.  Per  tali  fatti,  e'
pendente  presso  la  Procura  della  Repubblica   di   Brindisi   un
procedimento  penale  a  carico  del  primo  cittadino,   per   abuso
d'ufficio. 
    Analoga condotta, contraria agli interessi dell'amministrazione e
dalla quale ha tratto vantaggio lo stesso affiliato, risale al  2011,
allorche'  lo  stesso   esponente   malavitoso,   sempre   attraverso
l'intermediazione del primo cittadino, e' stato risarcito delle spese
sostenute per un intervento,  non  autorizzato  dal  comune,  per  la
sostituzione  di   una   caldaia   presso   il   medesimo   alloggio.
Nell'occasione, il responsabile dell'ufficio  tecnico  comunale,  che
aveva manifestato contrario avviso al pagamento  dell'intervento,  ha
subito  un'aggressione  fisica  che  non  e'  stata   seguita   dalla
presentazione di una querela nei  confronti  dell'affiliato  al  clan
mafioso solo per la  decisa  e  risolutiva  presa  di  posizione  del
vertice dell'amministrazione. 
    Una conduzione dell'ente contraria ai principi di imparzialita' e
di buon governo si riscontra anche nella vicenda della  costituzione,
da parte del sindaco, del  proprio  ufficio  di  staff  che,  secondo
quanto previsto dall'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, e' deputato allo svolgimento delle funzioni  di  indirizzo  e
controllo a supporto degli organi di  direzione  politica.  Il  primo
cittadino ha assegnato compiti gestionali a quasi tutto il  personale
del predetto staff, che e' stato individuato tra  i  candidati  della
sua lista non risultati eletti o  tra  persone  ad  essi  legate  per
vincoli familiari, con cio' sollevando le  rimostranze  dell'apparato
burocratico  interessato,  cui  e'  stato  precluso  l'esercizio   di
funzioni proprie. 
    Rileva,  ai  fini  della  presente  relazione,  lo  scarso  ruolo
esercitato dal consiglio comunale che, come sottolinea il prefetto di
Brindisi, ha sostanzialmente abdicato alla sua funzione di  controllo
e di indirizzo politico per conformarsi ai desiderata del sindaco. 
    Sono  risultati  pressoche'  assenti,   all'interno   dell'organo
consiliare, la partecipazione  ed  il  confronto  tra  maggioranza  e
minoranza,  quale  sintesi  e  momento  di  incontro  delle   diverse
valutazioni degli interessi generali della collettivita'. 
    Come si evince dall'accurata indagine della commissione  e  dalla
relazione del  prefetto,  i  rapporti  consolidatisi  nel  tempo  tra
l'amministrazione e la locale consorteria hanno  reso  possibile  una
gestione  dell'ente  permeabile  agli  interessi  della  criminalita'
organizzata. 
    La situazione sopra delineata,  infatti,  trova  riscontro  anche
nell'ambito  della  gestione   amministrativa,   connotata   da   una
condizione di estremo disordine, da illegittimita' e da irregolarita'
procedurali,  che  si  sono  rivelate  funzionali  alla  penetrazione
malavitosa ed al  mantenimento  degli  interessi  della  criminalita'
organizzata. 
    La   commissione   d'indagine   ha   attentamente   vagliato   la
documentazione relativa all'attivita' dei settori piu'  delicati  per
l'ente, con particolare riferimento a quello degli appalti  pubblici,
riscontrando  numerosi  affidamenti  diretti  a  ditte  "di  fiducia"
dell'amministrazione, in  violazione  della  specifica  normativa  in
materia, senza una preventiva ed  opportuna  indagine  di  mercato  e
senza una obiettiva comparazione sulla congruita' dei costi di beni e
servizi. 
    E'  risultata,  inoltre,  spesso  carente  la  motivazione  circa
l'indifferibilita'  e  l'urgenza  che  giustifica  il  ricorso   alle
ordinanze sindacali, necessarie per prevenire  o  eliminare  i  gravi
pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica o la sicurezza urbana,
ovvero alle procedure di cui all'art. 191 del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, in conseguenza  del  verificarsi  di  un  evento
eccezionale o imprevedibile. 
    Si e' fatto ricorso a  tali  istituti  per  commissionare  alcuni
lavori a ditte controindicate o vicine ad amministratori. 
    E' il caso di una ditta i cui titolari sono  un  soggetto  legato
per vincoli familiari ad  affiliati  di  associazioni  mafiose  e  un
congiunto di un amministratore. Peraltro, anche il socio  occulto  ed
amministratore di fatto della citata ditta e'  parente  dello  stesso
amministratore. 
    La societa' in questione e' stata costituita  all'indomani  delle
elezioni amministrative del marzo 2010 ed ha svolto,  per  conto  del
comune, numerosi lavori. 
    Per l'ente ha lavorato anche una ditta  il  cui  titolare  e'  lo
stesso  soggetto  al  quale  il  comune  ha   assegnato   l'esercizio
commerciale cui si  e'  gia'  accennato,  destinatario  delle  misure
restrittive della liberta' personale emesse dal GIP  di  Lecce  il  4
novembre 2013. 
    Molti degli interventi affidati  a  questa  ditta  attraverso  il
ricorso allo strumento dell'ordinanza sindacale sono, come rileva  il
prefetto di Brindisi, assolutamente uguali a  quelli  oggetto  di  un
contratto con altra azienda  che  ha  ottenuto  i  lavori  attraverso
ordinanze sindacali. Si tratta di interventi di pulizia, manutenzione
ordinaria del verde pubblico e di  strade,  che  non  presentavano  i
necessari  requisiti  dell'urgenza  e  dell'indifferibilita'  e   che
rientravano nel contratto stipulato con la prima impresa. 
    Rileva,  ai  fini  della  presente  relazione,  l'affidamento  di
numerosi servizi a cooperative sociali, nel cui ambito hanno  trovato
occupazione soggetti legati da vincoli familiari con pregiudicati. 
    Contribuisce a chiarire il quadro di abusi e favoritismi messo in
atto dall'amministrazione comunale, l'analisi dell'attivita' relativa
alla concessione di contributi da parte del comune che, negli  ultimi
anni, ha subito un deciso incremento. 
    Il prefetto di Brindisi manifesta  perplessita'  in  ordine  alle
scelte operate dall'ente che denotano  un  uso  distorto  della  cosa
pubblica e che spesso si  sono  tradotte  in  vantaggio  di  soggetti
strettamente  collegati  ad  associazioni  criminali.  E'   risultato
evidente che, talora, alcuni beneficiari di  contributi  non  avevano
alcun titolo a percepire le somme erogate. 
    E' questo il caso di una elargizione,  deliberata  all'unanimita'
dalla giunta nel settembre  2012,  consistente  nel  pagamento  della
cerimonia funebre in favore di uno stretto congiunto di  un  soggetto
convivente con un affiliato ad un clan mafioso. Rileva la circostanza
che il beneficio non sarebbe dovuto gravare sul bilancio  del  comune
di Cellino San Marco, atteso che il  feretro  e'  stato  tumulato  in
altro comune, dove il defunto, ucciso in un agguato di mafia maturato
negli ambienti della criminalita' organizzata, risiedeva insieme alla
famiglia. 
    La commissione  d'indagine  segnala  anche  un  altro  contributo
concesso al genitore di due pregiudicati per reati di mafia, anche in
questo caso per il  pagamento  delle  spese  funerarie  di  un  altro
figlio, morto all'estero. 
    Il favoritismo che connota  spesso  l'azione  amministrativa  del
comune trova conferma nella gestione del settore  delle  transazioni,
che registrano un significativo aumento, irregolarita' procedurali  e
risarcimenti eccessivi rispetto al danno sopportato. 
    Dalle  vicende  analiticamente   esaminate   e   dettagliatamente
riferite nella relazione del prefetto  emergono  elementi  rilevanti,
univoci e significativi, in grado  di  costituire  i  presupposti  di
fatto e di diritto del provvedimento di scioglimento  del  comune  di
Cellino San Marco che, nel tempo, ha agito con fini diversi da quelli
istituzionali, con cio' determinando una situazione di pericolo,  con
pregiudizio degli interessi della collettivita', che rende necessario
l'intervento dello Stato per recidere il veicolo delle  infiltrazioni
e per assicurare il risanamento dell' ente. 
    Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del
provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di  Cellino  San
Marco (Brindisi), ai sensi dell'art. 143 del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione
commissariale sia determinata in diciotto mesi. 
      Roma, 17 aprile 2014 
 
                                     Il Ministro dell'interno: Alfano