Art. 5 Transazioni 1. Per il compimento delle attivita' di cui all'art. 4, il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e' altresi' autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 9, a concludere, al ricorrere dei presupposti, e con adozione delle modalita' previste dalle leggi vigenti, transazioni a definizione delle posizioni di credito anche accertate ed anche connotate dai requisiti di certezza, liquidita' ed esigibilita', previa acquisizione del parere di rito da parte dell'Avvocatura dello Stato.