Art. 7 
 
 
                          Patrocinio legale 
 
  1.  Per  le  necessita'  connesse  alla  definizione  della   massa
contenziosa di competenza dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, il Capo
dell'unita'  continua  ad  avvalersi   del   supporto   istituzionale
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giungo 2013. 
  2. Per l'attivita' di consulenza  legale  in  via  breve,  il  Capo
dell'unita' si avvale degli Avvocati o Procuratori dello Stato di cui
all'art. 4, comma 1, lettera d). Agli Avvocati  e  Procuratori  dello
Stato in posizione di fuori  ruolo  e'  riconosciuto  un  trattamento
economico complessivo non inferiore  a  quello  in  godimento  presso
l'Amministrazione di appartenenza, anche tenuto conto, ai fini  della
relativa determinazione, della media dei compensi ricevuti  ai  sensi
dell'art. 21, del Regio Decreto 30  ottobre  1933  n.  1611e  s.m.i.,
negli ultimi due anni, decurtata del 25%. 
  3. Agli Avvocati e Procuratori dello Stato che permangono in  ruolo
e'  riconosciuto  un   compenso   lordo   annuo   massimo   di   euro
ventiquattromila pro-capite. 
  4. Agli Avvocati  e  Procuratori  dello  Stato  di  cui  si  avvale
l'Unita' Tecnica-Amministrativa, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3,
sono riconosciuti i rimborsi per le spese di missione nei  limiti  di
quanto previsto per il personale dirigenziale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa vigente. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  si
provvede con le risorse di cui all'art. 9.