Art. 7 Patrocinio legale 1. Per le necessita' connesse alla definizione della massa contenziosa di competenza dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, il Capo dell'unita' continua ad avvalersi del supporto istituzionale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giungo 2013. 2. Per l'attivita' di consulenza legale in via breve, il Capo dell'unita' si avvale degli Avvocati o Procuratori dello Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d). Agli Avvocati e Procuratori dello Stato in posizione di fuori ruolo e' riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, anche tenuto conto, ai fini della relativa determinazione, della media dei compensi ricevuti ai sensi dell'art. 21, del Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611e s.m.i., negli ultimi due anni, decurtata del 25%. 3. Agli Avvocati e Procuratori dello Stato che permangono in ruolo e' riconosciuto un compenso lordo annuo massimo di euro ventiquattromila pro-capite. 4. Agli Avvocati e Procuratori dello Stato di cui si avvale l'Unita' Tecnica-Amministrativa, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, sono riconosciuti i rimborsi per le spese di missione nei limiti di quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa vigente. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'art. 9.