Art. 5 
 
 
             Lotta all'occupazione abusiva di immobili. 
            (( Salvaguardia degli effetti di disposizioni 
               in materia di contratti di locazione )) 
 
  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  puo'
chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in
relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. (( A  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, gli atti  aventi  ad  oggetto  l'allacciamento  dei
servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della
telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione,
del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o
comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del
richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il  regolare
possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare  in  favore
della quale si richiede l'allacciamento. Al  fine  di  consentire  ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente  e  il  loro
inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti
sono  tenuti  a  consegnare   ai   soggetti   somministranti   idonea
documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il
regolare possesso o la regolare detenzione  dell'unita'  immobiliare,
in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi  dell'art.  47  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
  1-bis. I soggetti che occupano  abusivamente  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica  non  possono  partecipare  alle  procedure  di
assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni 
  successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. 
  1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015,  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e  9,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica legge  28  dicembre
          2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
          Testo A): 
              "Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta') - 1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              - Art. 3.  (Cedolare  secca  sugli  affitti)  -  1.  In
          alternativa  facoltativa  rispetto  al   regime   ordinario
          vigente per la tassazione del  reddito  fondiario  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche,   il
          proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
          unita' immobiliari abitative locate ad uso  abitativo  puo'
          optare per il seguente regime. 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          30 dicembre 1988, n. 551,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli  altri  comuni
          ad  alta  tensione  abitativa  individuati   dal   Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento  (21).  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              3. Nei casi di omessa richiesta  di  registrazione  del
          contratto di locazione si applica l'articolo 69 del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 131 del 1986. 
              4. La  cedolare  secca  e'  versata  entro  il  termine
          stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle  imposte
          di bollo e di registro eventualmente gia'  pagate.  Per  la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione,  i  rimborsi,
          le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
          relativi si  applicano  le  disposizioni  previste  per  le
          imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
          sono stabilite le modalita' di  esercizio  dell'opzione  di
          cui al comma 1, nonche'  di  versamento  in  acconto  della
          cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per  cento  per
          l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
          saldo  della  medesima   cedolare,   nonche'   ogni   altra
          disposizione   utile,   anche   dichiarativa,    ai    fini
          dell'attuazione del presente articolo. 
              5.  Se  nella  dichiarazione  dei  redditi  il   canone
          derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo  non
          e' indicato o e' indicato  in  misura  inferiore  a  quella
          effettiva,   si   applicano    in    misura    raddoppiata,
          rispettivamente,  le   sanzioni   amministrative   previste
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. In  deroga  a  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per  i  redditi
          derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
          caso di  definizione  dell'accertamento  con  adesione  del
          contribuente   ovvero   di   rinuncia   del    contribuente
          all'impugnazione  dell'accertamento,  si  applicano,  senza
          riduzione,    le    sanzioni    amministrative     previste
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  4  e  5  del
          presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
          immobiliari ad uso abitativo effettuate  nell'esercizio  di
          una attivita'  d'impresa,  o  di  arti  e  professioni.  Il
          reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
          non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
          ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              6-bis.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate
          nei confronti di cooperative edilizie per  la  locazione  o
          enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II  del
          codice civile, purche' sublocate a studenti universitari  e
          date   a   disposizione    dei    Comuni    con    rinuncia
          all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. 
              7. Quando le vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,
          per  il   riconoscimento   della   spettanza   o   per   la
          determinazione  di  deduzioni,  detrazioni  o  benefici  di
          qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non  tributaria,  al
          possesso di requisiti reddituali, si tiene  comunque  conto
          anche del reddito  assoggettato  alla  cedolare  secca.  Il
          predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
          situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 
              8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso
          abitativo,  comunque   stipulati,   che,   ricorrendone   i
          presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
          dalla legge, si applica la seguente disciplina: 
              a) la durata della locazione e'  stabilita  in  quattro
          anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
          o d'ufficio; 
              b)  al  rinnovo  si  applica  la  disciplina   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, della  citata  legge  n.  431  del
          1998; 
              c) a decorrere dalla registrazione il canone  annuo  di
          locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
          catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno,  in  base
          al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei  prezzi
          al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
          contratto prevede un canone inferiore, si applica  comunque
          il canone stabilito dalle parti. 
              9. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  346,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed  al  comma  8  del
          presente articolo si applicano anche ai casi in cui: 
              a) nel contratto  di  locazione  registrato  sia  stato
          indicato un importo inferiore a quello effettivo; 
              b)  sia  stato  registrato  un  contratto  di  comodato
          fittizio. 
              10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si  applica
          ove la registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              10-bis.  Per  assicurare  il  contrasto   dell'evasione
          fiscale   nel   settore   delle   locazioni   abitative   e
          l'attuazione di quanto  disposto  dai  commi  8  e  9  sono
          attribuite  ai  comuni,  in  relazione  ai   contratti   di
          locazione, funzioni di monitoraggio anche  previo  utilizzo
          di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma,  numero
          6), del codice civile in materia di  registro  di  anagrafe
          condominiale  e  conseguenti  annotazioni  delle  locazioni
          esistenti in ambito di edifici condominiali. 
              11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
          della  cedolare  secca   e'   sospesa,   per   un   periodo
          corrispondente alla durata  dell'opzione,  la  facolta'  di
          chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista  nel
          contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa   la   variazione
          accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
          nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se  di  essa
          il  locatore  non  ha  dato  preventiva  comunicazione   al
          conduttore con lettera raccomandata, con la quale  rinuncia
          ad esercitare la facolta' di chiedere  l'aggiornamento  del
          canone a  qualsiasi  titolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma sono inderogabili.".