Art. 4 Risorse Finanziarie 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attivita' previste dalla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2014, a valere sulle risorse disponibili per interventi ed attivita' di soccorso presenti nei bilanci delle componenti del Servizio Nazionale della protezione civile interessate, nonche' a carico del bilancio del Dipartimento della protezione civile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2014 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli