Art. 4 
 
 
                         Risorse Finanziarie 
 
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attivita'  previste
dalla presente ordinanza si  provvede,  cosi'  come  stabilito  nella
delibera del Consiglio dei ministri del  22  maggio  2014,  a  valere
sulle risorse disponibili per interventi  ed  attivita'  di  soccorso
presenti nei bilanci delle componenti del  Servizio  Nazionale  della
protezione civile interessate, nonche'  a  carico  del  bilancio  del
Dipartimento della protezione civile, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 maggio 2014 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli