Art. 8. Confezionamento 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionalmente usata nella zona, con esclusione della «dama», nelle capacita' previste dalla normativa vigente. 2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» Frizzante deve essere confezionato in bottiglie, nelle capacita' previste dalle disposizioni di legge, chiuse con tappo di sughero o altre chiusure previste dalla normativa vigente. E' consentito l'uso del tappo «a fungo», di sughero o altra sostanza ammessa ad entrare in contatto con gli alimenti, pieno (tipo «elastomero»), tradizionalmente utilizzato nella zona, trattenuto da fermaglio o spago con eventuale capsula di copertura di altezza non superiore a 7 cm. 3 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» Spumante deve essere confezionato in bottiglie di capacita' fino a 6000 ml nel rispetto della normativa vigente nonche' nelle seguenti capacita' superiori: 9000 ml, 12000 ml, 15000 ml. Le bottiglie devono essere chiuse con tappo a fungo di sughero o in altro materiale ammesso, pieno (tipo «elastomero»), trattenuto da fermaglio o spago e capsulone. 4. Il vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Pignoletto» Superiore, anche con la specificazione «Classico» devono essere immessi al consumo in bottiglie chiuse con i dispositivi previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.