Art. 3 
 
 
           Attivita' dell'ufficio centrale di collegamento 
 
  1. L'ufficio centrale  di  collegamento  agisce  come  responsabile
principale dei contatti con la Commissione europea e  con  gli  altri
Stati membri. Nell'ambito di tale attivita',  l'ufficio  centrale  di
collegamento: 
  monitora il corretto funzionamento della piattaforma comune  basata
sulla rete comune  di  comunicazione  e  sull'interfaccia  comune  di
sistema sviluppata dall'Unione per assicurare tutte  le  trasmissioni
con mezzi elettronici tra le autorita' competenti nel  settore  della
fiscalita' e sue successive evoluzioni; 
  informa il Direttore generale delle finanze delle problematiche  di
particolare rilievo che dovessero insorgere tra o con  i  servizi  di
collegamento ovvero nei rapporti di collaborazione amministrativa con
gli altri Stati membri o con la Commissione europea; 
  tiene aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento  e  lo  rende
accessibile agli Uffici centrali di collegamento  degli  altri  Stati
membri; 
  inoltra ai Servizi di collegamento di cui all'art. 2  le  richieste
di assistenza amministrativa ad esso comunque pervenute. 
  attua il coordinamento con gli uffici competenti dell'Agenzia delle
entrate, della Guardia di Finanza e del Dipartimento  delle  finanze,
dirimendo, ove necessario, i casi di conflitti di competenza.  A  tal
fine  puo'  convocare  i  rappresentanti  dei  suddetti  servizi   di
collegamento; 
  ai sensi della direttiva,  comunica  annualmente  alla  Commissione
Europea, il numero di tutte le  richieste  di  assistenza  inviate  e
ricevute nel corso di ciascun anno precedente. 
 
    Roma, 29 maggio 2014 
 
                     Il Direttore generale delle finanze: Lapecorella