Art. 3 Attivita' dell'ufficio centrale di collegamento 1. L'ufficio centrale di collegamento agisce come responsabile principale dei contatti con la Commissione europea e con gli altri Stati membri. Nell'ambito di tale attivita', l'ufficio centrale di collegamento: monitora il corretto funzionamento della piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione e sull'interfaccia comune di sistema sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorita' competenti nel settore della fiscalita' e sue successive evoluzioni; informa il Direttore generale delle finanze delle problematiche di particolare rilievo che dovessero insorgere tra o con i servizi di collegamento ovvero nei rapporti di collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri o con la Commissione europea; tiene aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e lo rende accessibile agli Uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri; inoltra ai Servizi di collegamento di cui all'art. 2 le richieste di assistenza amministrativa ad esso comunque pervenute. attua il coordinamento con gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e del Dipartimento delle finanze, dirimendo, ove necessario, i casi di conflitti di competenza. A tal fine puo' convocare i rappresentanti dei suddetti servizi di collegamento; ai sensi della direttiva, comunica annualmente alla Commissione Europea, il numero di tutte le richieste di assistenza inviate e ricevute nel corso di ciascun anno precedente. Roma, 29 maggio 2014 Il Direttore generale delle finanze: Lapecorella