Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per  il  regolare  svolgimento  dei  servizi  di
                  pulizia e ausiliari nelle scuole 
 
  1. Al fine di consentire la regolare conclusione ((delle  attivita'
didattiche nell'anno 2014)) in ambienti in  cui  siano  garantite  le
idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora
attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi  di
pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino
a non oltre il ((31 dicembre)) 2014, le  istituzioni  scolastiche  ed
educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari
dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del
31 marzo 2014. 
  2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa  di
cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
alle condizioni tecniche previste dalla  convenzione  Consip  e  alle
condizioni  economiche  pari  all'importo   del   prezzo   medio   di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle  regioni  in  cui  e'
attiva la convenzione Consip. 
  ((2-bis.  Nei  territori  ove  non  e'  stata  ancora  attivata  la
convenzione-quadro Consip, le istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo  le  modalita'
di cui alla successiva delibera del CIPE, nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  acquistando   il
relativo  servizio  dai  medesimi  raggruppamenti   e   imprese   che
assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data  del  30
aprile 2014, alle  condizioni  tecniche  previste  dalla  convenzione
Consip ed alle condizioni  economiche  pari  all'importo  del  prezzo
medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle  regioni  in
cui e' attiva la convenzione. 
  2-ter. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 58  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio dell'economia), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O.  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, S.O.: 
              "Art. 58. Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca 
              (Omissis). 
              5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014   le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, i  servizi  esternalizzati  per  le  funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.  119.  A
          decorrere dal medesimo anno scolastico il numero  di  posti
          accantonati non e' inferiore a quello dell'anno  scolastico
          2012/2013. In relazione  a  quanto  previsto  dal  presente
          comma, le risorse destinate alle convenzioni per i  servizi
          esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni  per  l'anno
          2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.".