Art. 12. Il Senato Accademico 1. Il Senato Accademico contribuisce a determinare gli indirizzi culturali, didattici e scientifici dell'Ateneo, formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole. 2. In particolare il Senato Accademico: a) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, al bilancio di previsione annuale e triennale, al conto consuntivo dell'Universita', al piano edilizio di Ateneo; b) formula proposte di istituzione, modifica o soppressione di Corsi, Dipartimenti, Scuole e Sedi; c) esprime parere: sulla proposta di istituzione, modifica o soppressione di Corsi, Dipartimenti, Scuole e Sedi; sulla proposta di istituzione di Scuole di specializzazione; sulla proposta di istituzione di corsi di perfezionamento e master; sulla proposta di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca; sulla costituzione dei Centri di Servizio; sull'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo; sul manifesto degli studi; sulle richieste di fruizione della limitazione degli obblighi didattici; sulle proposte formulate dal Rettore per il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore Generale; sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione; sulle eventuali federazioni e fusioni in base alla normativa vigente; sui temi che il Rettore sottopone al suo esame; d) designa: due dei quattro componenti interni del Consiglio di Amministrazione; i componenti del Collegio di Disciplina; e) approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti: lo Statuto e le sue modifiche; il Regolamento Generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione; il Regolamento Didattico di Ateneo. f) approva a maggioranza semplice: i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; il Codice Etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; i Regolamenti dei Centri, Comitati, Commissioni, previo parere del Consiglio di Amministrazione; i Regolamenti elettorali; il conferimento delle lauree ad honorem su proposta dei Dipartimenti; g) nei casi e con le modalita' indicate dal Regolamento Generale di Ateneo propone al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; h) approva, per gli aspetti di sua competenza: le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto; l'adesione dell'Ateneo a Centri e Consorzi interuniversitari; i) propone i criteri generali in materia di contribuzione studentesca; j) definisce le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite degli studenti; k) elabora le linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di valutazione dell'attivita' dei docenti di ruolo e degli assegnisti di ricerca; l) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le Strutture dell'Ateneo; m) esercita tutte le altre competenze a esso attribuite dalle norme vigenti e dal presente Statuto. 3. Compongono il Senato Accademico: a) il Rettore; b) quattordici docenti di cui almeno un terzo Direttori di Dipartimento, eletti dai professori di I e di II fascia e dai ricercatori dell'Ateneo, nel rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari e del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne. A tal fine ogni elettore esprime un duplice voto: il primo per eleggere il rappresentante dell'area scientifico-disciplinare costituita dal proprio Dipartimento; il secondo per completare la componente dei docenti. c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; d) tre rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da piu' di un anno; all'atto del conseguimento del titolo di studio essi decadono dal mandato. 4. I componenti del Senato Accademico durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 5. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita le funzioni di segretario. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale. 6. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Pro-Rettore, senza diritto di voto. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale. 7. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonche', in via straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. 8. Il Senato Accademico puo' istituire gruppi di lavoro su specifici temi. 9. Il Senato Accademico, a maggioranza dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento.