Art. 13. Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo e vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' sulla base dei principi organizzativi previsti nell'articolo 4 del presente Statuto. 2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare: a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale; b) approva: la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; il bilancio sociale di Ateneo; le proposte di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, e di selezione di ricercatori a tempo determinato; la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato; i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza; c) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; d) delibera, previo parere del Senato Accademico: l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi, o l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di Scuole e di Sedi; l'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo; le eventuali federazioni e fusioni secondo la normativa vigente; e) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'; f) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale; g) delibera sulla relazione annuale del Direttore Generale, verificando i risultati raggiunti; h) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo secondo le norme contenute nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto; i) stabilisce gli indirizzi relativi alla gestione e all'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; j) ha competenza disciplinare relativamente ai docenti ai sensi della normativa vigente; k) delibera, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate e sentito il Senato Accademico, sull'istituzione delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e master; l) delibera, su proposta dei Dipartimenti interessati e sentito il Senato Accademico, sulla costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca; m) delibera, sentito il Senato Accademico, sulla costituzione dei Centri di Servizio; n) approva il piano edilizio proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, quantificandone l'incidenza sul Bilancio di Ateneo, e sovrintende alla sua esecuzione; o) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalita' dei relativi inventari; p) delibera in materia di contribuzione studentesca; q) approva il manifesto degli studi, sentito il Senato Accademico, previa verifica della sua sostenibilita'; r) designa un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Rettore; s) esprime parere: sul Regolamento Generale di Ateneo; sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione; sui regolamenti dei Centri, Commissioni, Comitati; t) esprime parere favorevole: sui Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca; sul Codice Etico; u) determina l'ammontare delle indennita' previste dall'articolo 41; v) propone modifiche dello Statuto o esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, parere favorevole sulle proposte di modifica; z) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra le Strutture dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare accordi e convenzioni con enti o associazioni che svolgono attivita' relative alla cultura, sport e tempo libero. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le altre funzioni che a esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente Statuto. 3. Le decisioni relative a: il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale; la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi, l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti, di Scuole e di Sedi; il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore Generale; la contribuzione studentesca; sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato Accademico. 4. Compongono il Consiglio di Amministrazione: a) il Rettore, che lo presiede; b) un rappresentante degli studenti; c) sette componenti, di cui tre esterni. 5. Tutti i componenti designati sono individuati tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione scientifica e culturale. 6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. 7. Per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati nell'ordine temporale come segue: due componenti esterni e due interni da un'apposita Commissione di selezione; due componenti interni dal Senato Accademico; un componente esterno dal Rettore. La Commissione di selezione e' nominata dal Rettore e formata da due Professori Ordinari, due Professori Associati, due Ricercatori universitari a tempo indeterminato, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sono scelti dal Rettore tra i primi quattro eletti separatamente da ciascuna componente. 8. La Commissione di selezione e il Senato Accademico, in sedute separate, procedono alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza deliberando con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. Conclusa questa fase, il Rettore designa il componente esterno di propria competenza. 9. Nell'ipotesi in cui sia costituita una Fondazione universitaria ai sensi della normativa vigente, a questa spettera' la designazione di due componenti esterni sui tre previsti al comma 4 punto c); in tal caso la Commissione di selezione si limitera' a designare due componenti interni. 10. Il Senato Accademico ha poteri di veto nei confronti dei componenti designati dalla Fondazione universitaria di cui al comma 4 lettera c), qualora riscontri il mancato possesso dei requisiti del comma 5. In tal caso la Fondazione dovra' procedere a una nuova designazione. 11. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione di cui al comma 4 lettera c) entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due componenti. 12. Il Pro-Rettore e il Direttore Generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto. La loro presenza non concorre alla formazione del numero legale. 13. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 14. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Puo' essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore o quando ne avanzino richiesta almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.