(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                   Il Consiglio di Amministrazione 
 
    1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  svolge  le  funzioni   di
indirizzo  strategico  dell'Ateneo  e  vigila  sulla   sostenibilita'
finanziaria delle attivita' sulla  base  dei  principi  organizzativi
previsti nell'articolo 4 del presente Statuto. 
    2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare: 
      a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del  Senato
accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale,  il  conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale; 
      b) approva: 
        la programmazione  finanziaria  annuale  e  triennale  e  del
personale; 
        il bilancio sociale di Ateneo; 
        le proposte di attivazione della  procedura  di  chiamata  di
docenti anche per trasferimento, e  di  selezione  di  ricercatori  a
tempo determinato; 
        la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori
a tempo determinato; 
        i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza; 
      c) trasmette al Ministero dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca e al Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  sia  il
bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; 
      d) delibera, previo parere del Senato Accademico: 
        l'attivazione  o  la  soppressione  di  Corsi  di  Studi,   o
l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti,  di  Scuole  e  di
Sedi; 
        l'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo; 
        le eventuali  federazioni  e  fusioni  secondo  la  normativa
vigente; 
      e) adotta, a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'; 
      f) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale; 
      g) delibera sulla relazione  annuale  del  Direttore  Generale,
verificando i risultati raggiunti; 
      h)  delibera,  per   gli   aspetti   relativi   alla   gestione
economico-finanziaria,  sulle  convenzioni  di   interesse   generale
dell'Ateneo  secondo  le   norme   contenute   nel   Regolamento   di
amministrazione, finanza e contabilita', comprese le  convenzioni  di
cui all'art. 6 del presente Statuto; 
      i)  stabilisce  gli  indirizzi   relativi   alla   gestione   e
all'organizzazione dei  servizi,  delle  risorse  strumentali  e  del
personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; 
      j) ha competenza disciplinare relativamente ai docenti ai sensi
della normativa vigente; 
      k) delibera,  su  proposta  dei  Dipartimenti  o  delle  Scuole
interessate e sentito il Senato  Accademico,  sull'istituzione  delle
Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e master; 
      l) delibera, su proposta dei Dipartimenti interessati e sentito
il    Senato    Accademico,    sulla    costituzione    dei    Centri
Interdipartimentali di Ricerca; 
      m) delibera, sentito il Senato Accademico,  sulla  costituzione
dei Centri di Servizio; 
      n) approva il piano edilizio proposto dal Rettore,  sentito  il
Senato  Accademico,  quantificandone  l'incidenza  sul  Bilancio   di
Ateneo, e sovrintende alla sua esecuzione; 
      o) vigila sulla  conservazione  del  patrimonio  immobiliare  e
mobiliare dell'Ateneo e  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  dei
relativi inventari; 
      p) delibera in materia di contribuzione studentesca; 
      q)  approva  il  manifesto  degli  studi,  sentito  il   Senato
Accademico, previa verifica della sua sostenibilita'; 
      r) designa un componente del Collegio dei Revisori  dei  Conti,
su proposta del Rettore; 
      s) esprime parere: 
        sul Regolamento Generale di Ateneo; 
        sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione; 
        sui regolamenti dei Centri, Commissioni, Comitati; 
      t) esprime parere favorevole: 
        sui  Regolamenti,   compresi   quelli   di   competenza   dei
Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca; 
        sul Codice Etico; 
      u)   determina   l'ammontare    delle    indennita'    previste
dall'articolo 41; 
      v) propone modifiche dello Statuto  o  esprime,  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti, parere  favorevole  sulle  proposte  di
modifica; 
      z) dirime, per quanto di competenza, eventuali controversie tra
le Strutture dell'Ateneo. 
    Il  Consiglio  di  Amministrazione  puo'  deliberare  accordi   e
convenzioni con enti o associazioni che svolgono  attivita'  relative
alla cultura, sport e tempo libero. 
    Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le altre  funzioni
che a esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente Statuto. 
    3. Le decisioni relative a: 
      il  bilancio  di  previsione  annuale  e  triennale,  il  conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale; 
      la  programmazione  finanziaria  annuale  e  triennale  e   del
personale; 
      l'attivazione  o   la   soppressione   di   Corsi   di   Studi,
l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti,  di  Scuole  e  di
Sedi; 
      il  conferimento  e  la  revoca  dell'incarico   di   Direttore
Generale; 
      la contribuzione studentesca; 
sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza  dei
due terzi, qualora la decisione si discosti  dal  parere  del  Senato
Accademico. 
    4. Compongono il Consiglio di Amministrazione: 
      a) il Rettore, che lo presiede; 
      b) un rappresentante degli studenti; 
      c) sette componenti, di cui tre esterni. 
    5. Tutti i componenti designati sono individuati tra personalita'
italiane o straniere in possesso di comprovata  competenza  in  campo
gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello  con
necessaria  attenzione  alla  loro   qualificazione   scientifica   e
culturale. 
    6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti  o
studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla  designazione
e per tutta la durata dell'incarico. 
    7.  Per  la  designazione  dei  componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione  il  Rettore  emana  un  avviso   pubblico   per   le
candidature interne ed esterne contenente i  requisiti  professionali
richiesti dal comma 5. 
    I componenti del  Consiglio  di  Amministrazione  sono  designati
nell'ordine temporale come segue: 
      due componenti esterni e due interni da un'apposita Commissione
di selezione; 
      due componenti interni dal Senato Accademico; 
      un componente esterno dal Rettore. 
    La Commissione di selezione e' nominata dal Rettore e formata  da
due Professori Ordinari, due Professori  Associati,  due  Ricercatori
universitari a tempo indeterminato, due rappresentanti del  personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato,  che  sono  scelti  dal
Rettore  tra  i  primi  quattro  eletti  separatamente  da   ciascuna
componente. 
    8. La Commissione di selezione e il Senato Accademico, in  sedute
separate, procedono alla designazione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione di propria competenza deliberando con la  maggioranza
dei due terzi dei rispettivi componenti. 
    Conclusa questa fase, il Rettore designa il componente esterno di
propria competenza. 
    9.  Nell'ipotesi   in   cui   sia   costituita   una   Fondazione
universitaria ai sensi della normativa vigente, a questa spettera' la
designazione di due componenti esterni sui tre previsti  al  comma  4
punto c); in tal caso la Commissione  di  selezione  si  limitera'  a
designare due componenti interni. 
    10. Il Senato Accademico ha poteri  di  veto  nei  confronti  dei
componenti designati dalla Fondazione universitaria di cui al comma 4
lettera c), qualora riscontri il mancato possesso dei  requisiti  del
comma 5. In tal caso la  Fondazione  dovra'  procedere  a  una  nuova
designazione. 
    11. Nella composizione  del  Consiglio  di  Amministrazione  deve
essere garantito il rispetto, in ciascuna componente,  del  principio
costituzionale  delle  pari   opportunita'   tra   uomini   e   donne
nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione  di
cui  al  comma  4  lettera  c)  entrambi  i  generi   devono   essere
rappresentati da almeno due componenti. 
    12. Il Pro-Rettore  e  il  Direttore  Generale  partecipano  alle
riunioni, senza diritto di voto. La loro presenza non  concorre  alla
formazione del numero legale. 
    13. I componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  durano  in
carica quattro anni, a eccezione dei rappresentanti  degli  studenti,
che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 
    14. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato in via ordinaria
dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Puo' essere convocato  in
qualsiasi momento dal Rettore o quando ne avanzino  richiesta  almeno
tre  componenti,  con  indicazione  degli   argomenti   da   inserire
all'ordine del giorno.