Art. 14. Il Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' l'Organo di controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti: a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca tra i dirigenti e i funzionari del Ministero stesso. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 3. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti: a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili; b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi; c) accerta la regolarita' della tenuta delle scritture contabili; d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia; e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. 5. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti non puo' essere attribuito a dipendenti dell'Universita'. 6. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. 7. Per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e' stabilita un'indennita', il cui ammontare e' determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.