(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                 Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
    1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e'  l'Organo  di  controllo
sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria  e  patrimoniale
dell'Ateneo. 
    2. Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti: 
      a)  un  componente  effettivo,  con  funzioni  di   Presidente,
designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta  del  Rettore,
tra i magistrati amministrativi e  contabili  e  gli  Avvocati  dello
Stato; 
      b) un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
      c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca tra i dirigenti e i
funzionari del Ministero stesso. 
    Almeno due componenti devono  essere  iscritti  al  Registro  dei
revisori contabili. 
    3. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti: 
      a)  esamina  la  corrispondenza  del  conto   consuntivo   alle
scritture contabili; 
      b) compie tutte  le  verifiche  riguardanti  l'andamento  della
gestione  finanziaria,  contabile  e  patrimoniale,  sottoponendo  al
Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi; 
      c)  accerta  la  regolarita'  della  tenuta   delle   scritture
contabili; 
      d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza  dei  valori  e
dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia; 
      e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate  dalle
norme vigenti. 
    4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati
dal Rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed  e'  rinnovabile
una sola volta. 
    5. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori  dei  Conti
non puo' essere attribuito a dipendenti dell'Universita'. 
    6. I membri del Collegio possono partecipare,  senza  diritto  di
voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. 
    7. Per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e'  stabilita
un'indennita', il cui  ammontare  e'  determinato  dal  Consiglio  di
Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.