Art. 15. Il Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione e' l'Organo cui compete la verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attivita' di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione. 2. Il Nucleo di Valutazione in particolare: a) contribuisce, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti dalle singole Strutture nell'ambito della didattica e della ricerca; b) contribuisce, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e con i singoli Dipartimenti, alla formulazione e all'implementazione di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dai singoli docenti e dai singoli assegnisti di ricerca; c) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle attivita' dell'Ateneo e delle Strutture; d) svolge le funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; e) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30.12.2010 n. 240; f) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di Amministrazione e dai Dipartimenti stessi; g) contribuisce all'elaborazione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti ex ante dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca; h) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di Direttore Generale, proposta dal Rettore a norma dell'articolo 11, comma 2, lettera p) del presente Statuto; 3. Sono attribuite al Nucleo di Valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, relative alle procedure di valutazione delle Strutture e del personale, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. 4. Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 5. Il Nucleo di Valutazione e' nominato dal Rettore, su parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'incarico ha la durata di tre anni ed e' rinnovabile una volta. 6. Compongono il Nucleo di Valutazione: a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di Coordinatore; b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, con specifiche competenze nel campo della valutazione; c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato, rinnovabile una sola volta. 7. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 8. Il Nucleo di Valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attivita' al Rettore, che la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e ne cura la pubblicita', inviandola ai Dipartimenti, alle Scuole e alla Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica. 9. Il Nucleo di Valutazione puo' far pervenire al Rettore osservazioni e suggerimenti sulle Strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca. 10. Per i membri del Nucleo di Valutazione e' stabilita un'indennita', il cui ammontare e' determinato dal Consiglio di Amministrazione.