(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                      Il Collegio di Disciplina 
 
    1. Il Collegio di Disciplina e' l'Organo di Ateneo  competente  a
istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei  professori  e
dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante  di  cui
all'art. 10 della legge n. 240/10, operando secondo il principio  del
giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio. 
    2. Il Collegio e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da
docenti universitari a tempo  indeterminato  e  in  regime  di  tempo
pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima  sezione
e' composta da professori ordinari e opera  solo  nei  confronti  dei
professori ordinari; la seconda sezione  e'  composta  da  professori
associati e opera solo nei confronti  dei  professori  associati;  la
terza sezione e' composta da ricercatori confermati e opera solo  nei
confronti dei ricercatori. 
    3. I componenti del Collegio devono essere  in  regime  di  tempo
pieno e  sono  nominati  dal  Rettore,  su  designazione  del  Senato
Accademico. La carica di componente del Collegio e' incompatibile con
ogni altra carica rivestita in altri Organi dell'Ateneo, a  eccezione
di quella di componente del Consiglio di Dipartimento. 
    4. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione
e/o ricusazione di un componente effettivo del Collegio ex artt. 51 e
52 del Codice di Procedura Civile. 
    5.  Le  delibere  sono  assunte  a   maggioranza   assoluta   dei
componenti. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e
sono rinnovabili per una sola volta. 
    6. Il  Collegio  svolge  la  fase  istruttoria  dei  procedimenti
disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto  disposto  dall'art.
11 comma 2 lettera j) dello Statuto, e, uditi il  Rettore  o  un  suo
delegato  nonche'  il  docente  sottoposto  ad  azione  disciplinare,
eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito
un parere conclusivo vincolante entro trenta  giorni  dall'avvio  del
procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione. 
    7. Il Consiglio di Amministrazione,  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione del  parere  del  Collegio,  infligge  la  sanzione  ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento. 
    8. In ogni caso il Rettore, sentito il Collegio di Disciplina, e'
competente a irrogare la sanzione della censura.