Art. 19. Il Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina e' l'Organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante di cui all'art. 10 della legge n. 240/10, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio. 2. Il Collegio e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione e' composta da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione e' composta da ricercatori confermati e opera solo nei confronti dei ricercatori. 3. I componenti del Collegio devono essere in regime di tempo pieno e sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico. La carica di componente del Collegio e' incompatibile con ogni altra carica rivestita in altri Organi dell'Ateneo, a eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento. 4. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del Collegio ex artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. 6. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 2 lettera j) dello Statuto, e, uditi il Rettore o un suo delegato nonche' il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. 8. In ogni caso il Rettore, sentito il Collegio di Disciplina, e' competente a irrogare la sanzione della censura.