Art. 22. Comitato per le Attivita' Sportive di Ateneo 1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e del personale. 2. Il Comitato per le Attivita' Sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo della relativa attivita' sportiva. 3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo e' affidata mediante convenzione al Centro Universitario Sportivo (CUS) del Piemonte Orientale. 4. Il Comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento. 5. Il Comitato e' composto dal Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dal CUS del Piemonte Orientale. 6. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.