(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
            Comitato per le Attivita' Sportive di Ateneo 
 
    1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e
del personale. 
    2.  Il  Comitato  per  le  Attivita'  Sportive  sovrintende  agli
indirizzi di gestione degli  impianti  sportivi  e  ai  programmi  di
sviluppo della relativa attivita' sportiva. 
    3. La  gestione  degli  impianti  sportivi  e  dei  programmi  di
sviluppo e' affidata mediante  convenzione  al  Centro  Universitario
Sportivo (CUS) del Piemonte Orientale. 
    4. Il Comitato predispone i  programmi  di  edilizia  sportiva  e
formula le relative proposte di finanziamento. 
    5. Il Comitato e' composto  dal  Rettore,  o  suo  delegato,  con
funzioni di Presidente, dal Direttore Generale o suo delegato,  anche
con funzione di segretario, da  due  rappresentanti  degli  studenti,
eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati
dal CUS del Piemonte Orientale. 
    6. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi  appositamente
stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e
con ogni altro fondo appositamente stanziato  dall'Universita'  o  da
altri enti.