Art. 26. Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. E' eletto tra i Professori di Ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione piu' allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. 2. Il Direttore: a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento; b) da' esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento; c) promuove in generale l'attivita' didattica e di ricerca del Dipartimento; d) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualita' dello svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca; e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli Organi di sua competenza; f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento; g) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalita' definite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di Ateneo; h) designa il Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore. i) nomina la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, su designazione del Consiglio del Dipartimento; j) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico. 3. Il Direttore e il Vice-Direttore sono nominati dal Rettore.