(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                      Direttore di Dipartimento 
 
    1. Il Direttore rappresenta il  Dipartimento.  E'  eletto  tra  i
Professori di Ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento  nella
composizione piu' allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato
e' rinnovabile una sola volta. 
    2. Il Direttore: 
      a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento; 
      b) da' esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento; 
      c) promuove in generale l'attivita' didattica e di ricerca  del
Dipartimento; 
      d) vigila in generale sul regolare andamento e  sulla  qualita'
dello svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca; 
      e) indice le elezioni delle rappresentanze per  gli  Organi  di
sua competenza; 
      f) stipula i contratti  e  le  convenzioni  di  competenza  del
Dipartimento; 
      g) sottopone al  Consiglio  di  Dipartimento  l'utilizzo  delle
risorse disponibili secondo le modalita' definite dal Regolamento  di
amministrazione, finanza e contabilita' di Ateneo; 
      h) designa il Vice-Direttore, che lo  sostituisce  in  caso  di
assenza o di impedimento. Il mandato del Vice-Direttore coincide  con
quello del Direttore. 
      i)  nomina  la  Commissione  Paritetica  Docenti-Studenti,   su
designazione del Consiglio del Dipartimento; 
      j) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso  di
Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico. 
    3. Il Direttore e il Vice-Direttore sono nominati dal Rettore.