Art. 28. Commissione paritetica docenti-studenti 1. Nel Dipartimento, ovvero solo all'interno della Scuola ove istituita, e' attivata la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, competente a: a) svolgere attivita' di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualita' della didattica e sull'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori piu' appropriati per la valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione; b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; c) formulare proposte per definire le modalita' di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi. 2. La componente dei docenti e' designata dalla Giunta di Dipartimento o della Scuola, sentiti i Consigli di Corso di Studio ove costituiti. 3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, e' scelta su base elettiva; ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento o alla Scuola, esprime un rappresentante. 4. La Commissione e' nominata dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola. 5. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-Presidente fra gli studenti ed e' convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; puo' essere convocata, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.