(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
               Commissione paritetica docenti-studenti 
 
    1. Nel Dipartimento, ovvero solo  all'interno  della  Scuola  ove
istituita, e' attivata la  Commissione  Paritetica  Docenti-Studenti,
competente a: 
      a) svolgere attivita' di monitoraggio  sull'offerta  formativa,
sulla qualita' della didattica  e  sull'attivita'  di  servizio  agli
studenti  da  parte  dei  docenti,   individuando   indicatori   piu'
appropriati per la valutazione  dei  risultati  delle  stesse,  anche
tenendo conto delle indicazioni  fornite  dall'Agenzia  Nazionale  di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di
Valutazione; 
      b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi
di studio; 
      c) formulare proposte per definire le modalita'  di  ammissione
ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei  crediti
formativi. 
    2. La  componente  dei  docenti  e'  designata  dalla  Giunta  di
Dipartimento o della Scuola, sentiti i Consigli di  Corso  di  Studio
ove costituiti. 
    3.  La  componente  studentesca,  il  cui  numero  determina   la
composizione finale, e' scelta su base  elettiva;  ciascun  Corso  di
Studio  afferente  al  Dipartimento  o  alla   Scuola,   esprime   un
rappresentante. 
    4. La Commissione e' nominata dal Direttore  del  Dipartimento  o
dal Presidente della Scuola. 
    5. La Commissione elegge al suo  interno  un  Presidente  tra  il
personale docente  e  un  Vice-Presidente  fra  gli  studenti  ed  e'
convocata  almeno  tre  volte  l'anno  dal  Presidente;  puo'  essere
convocata, su richiesta  di  almeno  un  terzo  dei  componenti,  con
indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.