Art. 29. La Scuola 1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' didattiche, due o piu' Dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita Scuola, anche attraverso convenzioni con altri Atenei. 2. La Scuola svolge i seguenti compiti: a) propone ai Dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa; b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti; c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio; d) propone al Dipartimento l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studio; e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o piu' Corsi di Studio dei Dipartimenti afferenti. 3. Al fine di garantire l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la Scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte. 4. La Scuola e' istituita e attivata, su proposta dei Dipartimenti interessati, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 5. Sono Organi della Scuola: a) il Presidente; b) i Consigli di Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Master Universitari e i Collegi Docenti dei Corsi di Dottorato, ove presenti; c) la Giunta; d) la Commissione Paritetica docenti-studenti che sostituisce quelle istituite presso i dipartimenti che afferiscono alla Scuola. 6. Il Presidente della Scuola e' eletto da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento che appartengono alla Scuola, di norma, tra i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di Presidente della Scuola e' incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 7. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente della Scuola, e' formata: a) dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola; b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalita' previste dal Regolamento Generale di Ateneo; c) dai Presidenti di Corso di Studi, Direttori di Scuola di Specializzazione e Direttore dei Dottorati di Ricerca presenti nella Scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento. 8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una Scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della Scuola, secondo le modalita' proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati. 9. La Scuola adotta un proprio Regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ove vengono disciplinate le modalita' di composizione degli Organi interni e di gestione delle attivita' didattiche, formative e assistenziali.