(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                              La Scuola 
 
    1. Per il coordinamento e la  razionalizzazione  delle  attivita'
didattiche, due o piu'  Dipartimenti  possono  proporre  di  attivare
un'apposita Scuola, anche attraverso convenzioni con altri Atenei. 
    2. La Scuola svolge i seguenti compiti: 
      a)   propone   ai   Dipartimenti   l'approvazione   del   piano
dell'offerta formativa; 
      b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti; 
      c)  propone  l'attivazione  delle  supplenze  e  dei  contratti
necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio; 
      d) propone al Dipartimento l'attivazione o la  soppressione  di
Corsi di Studio; 
      e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o piu'  Corsi
di Studio dei Dipartimenti afferenti. 
    3.  Al  fine  di  garantire  l'inscindibilita'   delle   funzioni
assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei  docenti  di
materie  cliniche,  la  Scuola  attivata  per   le   esigenze   delle
professioni  sanitarie  svolge,  in   aggiunta   alle   funzioni   di
coordinamento  e  razionalizzazione  delle  attivita'  didattiche,  i
compiti conseguenti alle  funzioni  assistenziali  nell'ambito  delle
disposizioni statali e regionali in  materia  e  tenuto  conto  della
disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte. 
    4.  La  Scuola  e'  istituita  e  attivata,   su   proposta   dei
Dipartimenti interessati, dal Consiglio di  Amministrazione,  sentito
il Senato Accademico. 
    5. Sono Organi della Scuola: 
      a) il Presidente; 
      b)  i  Consigli  di  Corsi   di   Studio,   delle   Scuole   di
Specializzazione, dei Master Universitari e  i  Collegi  Docenti  dei
Corsi di Dottorato, ove presenti; 
      c) la Giunta; 
      d) la Commissione Paritetica docenti-studenti  che  sostituisce
quelle istituite presso i dipartimenti che afferiscono alla Scuola. 
    6. Il Presidente della Scuola e' eletto da tutti i componenti dei
Consigli di Dipartimento che appartengono alla Scuola, di norma,  tra
i professori di I fascia a tempo pieno. La carica di Presidente della
Scuola e' incompatibile  con  la  carica  di  componente  del  Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
    7. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente della Scuola,
e' formata: 
      a) dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola; 
      b) da una rappresentanza degli studenti non  inferiore  al  15%
dei componenti, eletti secondo le modalita' previste dal  Regolamento
Generale di Ateneo; 
      c) dai Presidenti di Corso di Studi,  Direttori  di  Scuola  di
Specializzazione e Direttore dei Dottorati di Ricerca presenti  nella
Scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei  Consigli
di Dipartimento. 
    8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione a una  Scuola
impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire  le  risorse  necessarie
per la realizzazione dell'offerta  formativa  prevista  nel  progetto
della Scuola, secondo le modalita' proposte annualmente dalla  Scuola
e approvate dai Dipartimenti interessati. 
    9. La Scuola adotta un proprio  Regolamento  sulla  base  di  uno
schema-tipo  predisposto  dal  Senato   Accademico,   previo   parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione, ove vengono disciplinate
le modalita' di composizione degli Organi interni e di gestione delle
attivita' didattiche, formative e assistenziali.