Art. 31. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio 1. Il Presidente e' un professore di I fascia titolare di insegnamento nel Corso di Studio. In caso di motivata indisponibilita', e' un docente di ruolo titolare di insegnamento del Corso di Studio, facente parte del Consiglio di Dipartimento. Il Presidente e' eletto da tutti i componenti il Consiglio di Corso di Studio. 2. Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio, coordinandone l'attivita' e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni; b) predispone la relazione annuale sull'attivita' didattica da sottoporre al Direttore di Dipartimento; c) sovrintende alle attivita' didattiche del Corso di Studio e vigila, su eventuale delega del Direttore di Dipartimento, sul loro regolare svolgimento; d) propone al Direttore di Dipartimento la nomina della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.