(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
           Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio 
 
    1. Il Presidente  e'  un  professore  di  I  fascia  titolare  di
insegnamento   nel   Corso   di   Studio.   In   caso   di   motivata
indisponibilita', e' un docente di ruolo titolare di insegnamento del
Corso di Studio, facente parte  del  Consiglio  di  Dipartimento.  Il
Presidente e' eletto da tutti i componenti il Consiglio di  Corso  di
Studio. 
    2. Il Presidente: 
      a) convoca e presiede il Consiglio, coordinandone l'attivita' e
provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni; 
      b) predispone la relazione annuale sull'attivita' didattica  da
sottoporre al Direttore di Dipartimento; 
      c) sovrintende alle attivita' didattiche del Corso di Studio  e
vigila, su eventuale delega del Direttore di Dipartimento,  sul  loro
regolare svolgimento; 
      d)  propone  al  Direttore  di  Dipartimento  la  nomina  della
commissione per il conseguimento del titolo accademico e  nomina,  su
proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per  gli  esami
dei singoli insegnamenti.