Art. 32. Scuole di Specializzazione 1. L'Universita', puo' istituire, anche in collaborazione con altre Universita', Scuole di Specializzazione, con l'obiettivo di fornire conoscenze e abilita' richieste nell'esercizio di specifiche attivita' professionali. 2. Le Scuole di specializzazione sono istituite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi di studio, e in particolare, alla disponibilita' di: a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari; b) risorse finanziarie adeguate; c) locali e attrezzature idonee; d) occasioni adeguate di tirocinio professionale; e) servizi generali delle Strutture in cui si svolge la formazione; f) una rete formativa per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. 3. Alla costituzione delle risorse di cui ai punti precedenti possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni. 4. Sono Organi delle Scuole di Specializzazione: a) il Direttore; b) il Consiglio del Corso di Studi. 5. Il Direttore e' un professore di ruolo di norma di I fascia che svolga un insegnamento nell'ambito della Scuola di Specializzazione, eletto dai componenti del Consiglio del Corso di Studio. 6. Il Direttore: a) rappresenta la Scuola di Specializzazione; b) ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; c) convoca il Consiglio del Corso di Studi e lo presiede. 7. Il Consiglio del Corso di Studi e' composto da tutti i docenti del Corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento interno. 8. I docenti della Scuola di Specializzazione sono designati annualmente dal Consiglio del Corso di Studio. 9. Il Consiglio organizza le attivita' didattiche, dispone l'attivazione degli insegnamenti, la proposta di affidamento degli insegnamenti e le convenzioni relative allo svolgimento di attivita' didattiche di pertinenza del Corso e propone ai Dipartimenti o alle Scuole la stipula di contratti per le attivita' didattiche. 10. Ove la Scuola di Specializzazione sia costituita in collaborazione con altre Universita', l'atto convenzionale ne disciplinera' il funzionamento e l'organizzazione. 11. Il presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti delle Scuole di Area Sanitaria, salvo diverse disposizioni delle normative a carattere speciale.