(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                     Scuole di Specializzazione 
 
    1. L'Universita', puo' istituire,  anche  in  collaborazione  con
altre Universita', Scuole di  Specializzazione,  con  l'obiettivo  di
fornire conoscenze e abilita' richieste nell'esercizio di  specifiche
attivita' professionali. 
    2. Le Scuole di specializzazione sono istituite dal Consiglio  di
Amministrazione,  sentito  il  Senato  Accademico  e  il  Nucleo   di
Valutazione, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate,
sulla base di una documentata verifica  delle  condizioni  necessarie
all'efficace svolgimento dei corsi di studio, e in particolare,  alla
disponibilita' di: 
      a)  personale  docente  in  numero  e  tipo  di  qualificazione
necessari; 
      b) risorse finanziarie adeguate; 
      c) locali e attrezzature idonee; 
      d) occasioni adeguate di tirocinio professionale; 
      e) servizi  generali  delle  Strutture  in  cui  si  svolge  la
formazione; 
      f) una rete formativa per le Scuole di Specializzazione di Area
Sanitaria. 
    3. Alla costituzione delle risorse di  cui  ai  punti  precedenti
possono  concorrere  enti  pubblici  e   privati   tramite   apposite
convenzioni. 
    4. Sono Organi delle Scuole di Specializzazione: 
      a) il Direttore; 
      b) il Consiglio del Corso di Studi. 
    5. Il Direttore e' un professore di ruolo di norma  di  I  fascia
che   svolga   un   insegnamento   nell'ambito   della   Scuola    di
Specializzazione, eletto dai componenti del Consiglio  del  Corso  di
Studio. 
    6. Il Direttore: 
      a) rappresenta la Scuola di Specializzazione; 
      b) ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; 
      c) convoca il Consiglio del Corso di Studi e lo presiede. 
    7. Il Consiglio del Corso di Studi e' composto da tutti i docenti
del Corso, compresi gli eventuali professori a  contratto  e  da  una
rappresentanza  di  specializzandi,  secondo  quanto  stabilito   dal
regolamento interno. 
    8. I docenti della  Scuola  di  Specializzazione  sono  designati
annualmente dal Consiglio del Corso di Studio. 
    9.  Il  Consiglio  organizza  le  attivita'  didattiche,  dispone
l'attivazione degli insegnamenti, la proposta  di  affidamento  degli
insegnamenti e le convenzioni relative allo svolgimento di  attivita'
didattiche di pertinenza del Corso e propone ai Dipartimenti  o  alle
Scuole la stipula di contratti per le attivita' didattiche. 
    10.  Ove  la  Scuola  di  Specializzazione  sia   costituita   in
collaborazione  con  altre  Universita',  l'atto   convenzionale   ne
disciplinera' il funzionamento e l'organizzazione. 
    11.  Il  presente  articolo,  tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo  6  dello  Statuto,  trova  applicazione,  per   quanto
compatibile, anche nei confronti  delle  Scuole  di  Area  Sanitaria,
salvo diverse disposizioni delle normative a carattere speciale.