Art. 34. Corsi di Dottorato di Ricerca 1. L'Universita', su proposta dei Dipartimenti interessati, puo' istituire corsi di Dottorato di Ricerca anche in consorzio con altre Universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione secondo la normativa vigente. 2. L'attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento. 3. Le risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di Dottorato sono affidate al Dipartimento a cui essi fanno capo. 4. L'Ateneo istituisce una o piu' Scuole di Dottorato per il coordinamento dei dottorati attivati presso i Dipartimenti.