(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
                    Corsi di Dottorato di Ricerca 
 
    1. L'Universita', su proposta dei Dipartimenti interessati,  puo'
istituire corsi di Dottorato di Ricerca anche in consorzio con  altre
Universita'  ed  enti  di  ricerca  pubblici  e   privati   di   alta
qualificazione secondo la normativa vigente. 
    2. L'attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca e'  deliberata
dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico  e  il
Nucleo  di  Valutazione,  secondo  quanto   stabilito   nell'apposito
regolamento. 
    3. Le  risorse  finanziarie  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di
Dottorato sono affidate al Dipartimento a cui essi fanno capo. 
    4. L'Ateneo istituisce una o piu'  Scuole  di  Dottorato  per  il
coordinamento dei dottorati attivati presso i Dipartimenti.