(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
                Centri Interdipartimentali di Ricerca 
 
    1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico,
su  proposta  dei  Dipartimenti  interessati,  puo'   deliberare   la
costituzione di Centri Interdipartimentali per attivita' di  ricerca,
su progetti di durata pluriennale. Le modalita' per l'istituzione dei
centri sono previste dal Regolamento Generale di Ateneo. 
    2. Le risorse per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca devono
essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la  costituzione
del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.