Art. 37. Centri Interdipartimentali di Ricerca 1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, puo' deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali per attivita' di ricerca, su progetti di durata pluriennale. Le modalita' per l'istituzione dei centri sono previste dal Regolamento Generale di Ateneo. 2. Le risorse per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.