Art. 44. Lo Statuto e le sue modificazioni 1. Il presente Statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita', secondo i principi dell'articolo 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario. 2. Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento o le Giunte delle Scuole ove istituite possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche di Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Lo Statuto e' emanato dal Rettore dell'Universita' con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.