(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                  Lo Statuto e le sue modificazioni 
 
    1.  Il  presente  Statuto  costituisce  espressione  fondamentale
dell'autonomia dell'Universita', secondo i principi dell'articolo  33
della  Costituzione,  cosi'  come  specificati   dalle   disposizioni
legislative vigenti in tema di ordinamento universitario. 
    2. Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento  o
le Giunte delle Scuole ove istituite  possono  sottoporre  al  Senato
Accademico proposte  di  modifica  dello  Statuto.  Le  modifiche  di
Statuto sono deliberate a maggioranza  assoluta  dei  componenti  del
Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti, previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione. Lo  Statuto  e'  emanato
dal  Rettore  dell'Universita'  con  proprio  decreto,   secondo   le
procedure previste dalla legge.