Art. 5. Rapporti con l'esterno 1. Per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali. 2. L'Universita' puo' dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a societa' e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalita' del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ateneo.