(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                       Rapporti con l'esterno 
 
    1. Per il raggiungimento delle proprie  finalita'  istituzionali,
l'Universita'  puo'  stipulare  accordi  e  convenzioni   con   altre
istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e
privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali. 
    2. L'Universita' puo' dar vita con altri soggetti,  a  iniziative
comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a  societa'
e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il  nesso  di  stretta
strumentalita' del negozio societario rispetto ai fini  istituzionali
dell'Ateneo.