Art. 8. Cooperazione scientifica 1. L'Universita' promuove la cooperazione scientifica fra tutti i Dipartimenti al fine di perseguire l'eccellenza nella ricerca. 2. L'Ateneo e i Dipartimenti possono stipulare accordi di cooperazione con altre Strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali per lo svolgimento di attivita' scientifiche comuni. 3. Tali attivita' sono disciplinate con apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di loro competenza.