(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                      Cooperazione scientifica 
 
    1. L'Universita' promuove la cooperazione scientifica fra tutti i
Dipartimenti al fine di perseguire l'eccellenza nella ricerca. 
    2.  L'Ateneo  e  i  Dipartimenti  possono  stipulare  accordi  di
cooperazione con altre Strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private,
nazionali, dell'Unione Europea e internazionali per lo svolgimento di
attivita' scientifiche comuni. 
    3. Tali attivita' sono  disciplinate  con  apposite  convenzioni,
approvate dal Senato Accademico e dal  Consiglio  di  Amministrazione
per quanto di loro competenza.