Art. 9. Internazionalizzazione e mobilita' 1. L'internazionalizzazione e' da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni indicati nei Trattati dell'Unione Europea, nella Dichiarazione di Bologna e nella Magna Charta delle Universita'. 2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca e fa propri i suoi principi e i suoi strumenti. 3. L'Universita' favorisce, secondo la normativa vigente, la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, anche attraverso la mobilita' di tutte le sue componenti i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione e docenti-ricercatori provenienti da altri Stati. 4. L'Universita' assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la revisione dei programmi formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese; adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attivita' formative. 5. L'Universita' incoraggia i Dipartimenti a creare le condizioni accademiche necessarie per una diffusa mobilita' internazionale degli studenti, quali la flessibilita' dei piani di studio e l'integrazione dei periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi. 6. L'Universita' cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e formazione da parte di persone provenienti da altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree congiunte o disgiunte con Atenei stranieri.