(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                 Internazionalizzazione e mobilita' 
 
    1. L'internazionalizzazione e' da ritenersi obiettivo  strategico
da perseguire in coerenza  con  gli  impegni  indicati  nei  Trattati
dell'Unione Europea, nella Dichiarazione di  Bologna  e  nella  Magna
Charta delle Universita'. 
    2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo
dell'Istruzione Superiore e della Ricerca e fa propri i suoi principi
e i suoi strumenti. 
    3. L'Universita' favorisce,  secondo  la  normativa  vigente,  la
dimensione internazionale della ricerca  e  della  formazione,  anche
attraverso la mobilita' di tutte le sue componenti i contatti  e  gli
accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo,  l'adesione  a
reti  e  consorzi,  lo  scambio  di  conoscenze  scientifiche  e   di
esperienze formative, il reclutamento  di  studenti,  ricercatori  in
formazione e docenti-ricercatori provenienti da altri Stati. 
    4.  L'Universita'  assume   e   promuove   la   caratterizzazione
internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche
attraverso la revisione dei programmi formativi e l'impiego di lingue
diverse dall'italiano, in  particolare  l'inglese;  adotta  strumenti
tecnologici in grado di favorire la diffusione  internazionale  delle
proprie attivita' formative. 
    5. L'Universita' incoraggia i Dipartimenti a creare le condizioni
accademiche necessarie per una diffusa mobilita' internazionale degli
studenti, quali la flessibilita' dei piani di studio e l'integrazione
dei  periodi  di  studio  all'estero  nella  struttura  dei  percorsi
formativi. 
    6. L'Universita' cura la semplificazione di  tutte  le  procedure
amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie  attivita'
di ricerca e formazione da parte  di  persone  provenienti  da  altri
Stati, anche in attuazione delle  convenzioni  relative  alle  lauree
congiunte o disgiunte con Atenei stranieri.