Art. 3. Misura del contributo 1. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 22 gennaio 2014, dalle societa' di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990. 2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.