Art. 10 
 
                    Diritto di opzione personale 
 
  1. L'elenco del personale civile a tempo indeterminato della CRI di
cui all'atto di ricognizione citato nelle premesse che, entro  il  30
giugno 2014, esercita il diritto di opzione ai sensi dell'art. 1-bis,
comma 3, del decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  e'
definito con provvedimento del capo del  Dipartimento  delle  risorse
umane della CRI con riferimento al personale  in  servizio  presso  i
Comitati locali e provinciali al 31 ottobre 2013. 
  2. L'opzione esercitata dal personale di cui al  comma  1,  per  il
passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali  non  comporta
ulteriori  riconoscimenti  economici.  Qualora  l'opzione  esercitata
comporti un trasferimento di sede la stessa sara' valutata dalla CRI,
compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente. 
  3. Le modalita' di passaggio del personale  a  tempo  indeterminato
che abbia eventualmente optato per i Comitati  locali  o  provinciali
privatizzati sono definite nell'ambito della sede di confronto presso
il Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'art.  6,  comma
5, del decreto legislativo 28 settembre 2012,  n.  178  e  successive
modificazioni. 
  4. L'elenco del personale civile che esercita l'opzione,  ai  sensi
del citato comma 3, dell'art. 1-bis del decreto  legislativo  n.  178
del 2012, presso altre amministrazioni pubbliche, e'  trasmesso  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, per la verifica della sussistenza delle condizioni  per  la
procedura di mobilita'.