Art. 10 Diritto di opzione personale 1. L'elenco del personale civile a tempo indeterminato della CRI di cui all'atto di ricognizione citato nelle premesse che, entro il 30 giugno 2014, esercita il diritto di opzione ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e' definito con provvedimento del capo del Dipartimento delle risorse umane della CRI con riferimento al personale in servizio presso i Comitati locali e provinciali al 31 ottobre 2013. 2. L'opzione esercitata dal personale di cui al comma 1, per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali non comporta ulteriori riconoscimenti economici. Qualora l'opzione esercitata comporti un trasferimento di sede la stessa sara' valutata dalla CRI, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente. 3. Le modalita' di passaggio del personale a tempo indeterminato che abbia eventualmente optato per i Comitati locali o provinciali privatizzati sono definite nell'ambito della sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni. 4. L'elenco del personale civile che esercita l'opzione, ai sensi del citato comma 3, dell'art. 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012, presso altre amministrazioni pubbliche, e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la procedura di mobilita'.