Art. 11 Norme transitorie e finali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai Comitati locali e provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 27 e 32, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, nonche' ogni altra disposizione secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni. 2. La comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e le agenzie di somministrazione devono effettuare ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 legge finanziaria 2007 e del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 non si applica alla CRI nelle ipotesi di utilizzo del personale da parte dei comitati locali e provinciali privatizzati. 3. La disposizione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, non si applica ai contenziosi dei Comitati locali e provinciali aventi causa giuridica successiva al 1° gennaio 2014. 4. I Comitati locali e provinciali possono procedere, anche con la partecipazione del Comitato centrale e/o dei Comitati regionali, allo svolgimento in forma associata delle proprie attivita' senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.