Art. 11 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  ai  Comitati  locali   e
provinciali continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 27 e 32, comma 4, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, nonche'  ogni  altra  disposizione
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 178 del 2012, e successive modificazioni. 
  2. La comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro privati, le
pubbliche amministrazioni e le  agenzie  di  somministrazione  devono
effettuare ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296  legge  finanziaria  2007  e   del   decreto
interministeriale del 30 ottobre 2007 non si applica alla  CRI  nelle
ipotesi di utilizzo del personale da  parte  dei  comitati  locali  e
provinciali privatizzati. 
  3. La disposizione di cui all'art. 47 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, non  si  applica  ai
contenziosi dei Comitati locali e provinciali aventi causa  giuridica
successiva al 1° gennaio 2014. 
  4. I Comitati locali e provinciali possono procedere, anche con  la
partecipazione del Comitato centrale e/o dei Comitati regionali, allo
svolgimento in forma associata delle proprie attivita' senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.