Art. 2 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto  disciplina  le  modalita'  organizzative  e
funzionali della Associazione della Croce Rossa Italiana,  anche  con
riferimento ai rapporti tra l'ente e i Comitati locali e  provinciali
nel rispetto del principio fondamentale di unita' in  base  al  quale
nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola Associazione
di Croce rossa aperta a tutti  e  con  estensione  della  sua  azione
umanitaria all'interno del territorio. 
  2.  I  Comitati  locali  e  provinciali,  quale  base   associativa
privatizzata, perseguono le finalita' dell'Associazione  della  Croce
Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il  coordinamento
e la vigilanza dell'Ente. 
  3. Il Presidente nazionale approva lo  statuto  tipo  dei  Comitati
locali e provinciali privatizzati  i  quali  adottano  i  conseguenti
adempimenti. Nello statuto tipo devono comunque essere previsti: 
  a) struttura democratica; 
  b) assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite dai soci; 
  c) disciplina soci: criteri di ammissione,  con  previsione  che  i
soci dei Comitati  locali  e  provinciali  siano  iscritti  alla  CRI
nazionale, di esclusione, nonche' obblighi e diritti dei soci; 
  d)  obbligo  dei  comitati  locali  e  provinciali   a   supportare
l'associazione nell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 1 del
decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni; 
  e) ipotesi di eventuale commissariamento da  parte  del  Presidente
Nazionale dei Comitati locali e provinciali in caso di: 
  gravi  irregolarita'  in  materia  contabile,  di  rendicontazione,
contrattuale, di gestione del personale o di gestione sanitaria; 
  mancato rimborso, nei termini previsti, al Comitato centrale  degli
oneri  del  personale  di  cui  si  avvalgono  i  Comitati  locali  e
provinciali ai sensi  dell'art.  1-bis  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178 e  successive  modificazioni  e  del  presente
decreto o delle somme anticipate ai  suddetti  Comitati  a  qualsiasi
titolo; 
  inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con
riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui  all'  art.  1
del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni; 
  azioni o atti o comportamenti  in  contrasto  con  i  principi  del
movimento internazionale di croce rossa e mezza luna rossa; 
  f) ipotesi di  eventuale  scioglimento  dei  Comitati  in  caso  di
impossibilita' di risanamento, di riorganizzazione sul  territorio  o
di rimodulazione delle attivita', di inosservanza delle  disposizioni
vigenti in materia contrattuale e di lavoro; 
  g) obbligo di formazione e di approvazione del budget, del bilancio
di  previsione,  di  esercizio  da  inviare  attraverso  i   Comitati
regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano
territorialmente competenti, al Comitato centrale; 
  h) possibilita' di sottoscrizione  di  protocolli  d'intesa  tra  i
Comitati locali e provinciali con il Comitato centrale e  i  Comitati
regionali finalizzati  all'assolvimento  di  attivita'  istituzionali
della CRI  o  di  specifici  progetti  e  definizione  dell'eventuale
corrispettivo; 
  i) obbligo di stipulare protocolli d'intesa  tipo  tra  i  Comitati
locali e provinciali con il Comitato centrale e i Comitati  regionali
finalizzati a definire  le  attivita'  da  svolgere  a  favore  delle
componenti ausiliarie della CRI di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 settembre 2012,  n.  178,  per  l'assolvimento
delle attivita' di interesse pubblico previste all'art. 1,  comma  4,
lettera g) del predetto decreto legislativo, ivi incluse le attivita'
di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione; 
  l) possibilita' di stipula di convenzioni  da  parte  dei  Comitati
locali  e  provinciali  per  l'attuazione  dei  propri  compiti,  con
pubbliche amministrazioni, regioni, province, enti locali ed enti del
Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti, nonche'  la
partecipazione  a  gare  pubbliche  e  sottoscrizione  dei   relativi
contratti; 
  m) possibilita' per il Comitato centrale e per i Comitati regionali
e i comitati provinciali delle province autonome di Trento e  Bolzano
di svolgere funzione di centrale di acquisti  per  tutti  i  Comitati
dell'associazione CRI, ivi compresi i Comitati locali  e  provinciali
su loro espressa richiesta  e  previa  anticipazione  delle  relative
risorse finanziarie. 
  4. Le eventuali successive proposte di modifiche o revisioni  dello
Statuto dei singoli Comitati locali e provinciali sono approvate  con
ordinanza del Presidente nazionale. 
  5. Ai fini dell'individuazione dei rapporti attivi e passivi in cui
subentrano i Comitati locali e provinciali a seguito dell'assunzione,
alla data del  1°  gennaio  2014,  della  personalita'  giuridica  di
diritto privato, si fa riferimento  alla  ricognizione  di  cui  alle
ordinanze presidenziali citate in premessa. 
  6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 178 del 2012, e successive modificazioni, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  il  Presidente
nazionale della CRI propone ai Ministeri vigilanti  le  modifiche  da
apportare al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  6
maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, al fine  di  renderlo
coerente con il decreto legislativo  28  settembre  2012,  n.  178  e
successive modificazioni. Nei successivi 30 giorni il Ministro  della
salute sottopone  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  il
decreto di approvazione delle relative modifiche.