Art. 2 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto disciplina le modalita' organizzative e funzionali della Associazione della Croce Rossa Italiana, anche con riferimento ai rapporti tra l'ente e i Comitati locali e provinciali nel rispetto del principio fondamentale di unita' in base al quale nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio. 2. I Comitati locali e provinciali, quale base associativa privatizzata, perseguono le finalita' dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza dell'Ente. 3. Il Presidente nazionale approva lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali privatizzati i quali adottano i conseguenti adempimenti. Nello statuto tipo devono comunque essere previsti: a) struttura democratica; b) assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite dai soci; c) disciplina soci: criteri di ammissione, con previsione che i soci dei Comitati locali e provinciali siano iscritti alla CRI nazionale, di esclusione, nonche' obblighi e diritti dei soci; d) obbligo dei comitati locali e provinciali a supportare l'associazione nell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni; e) ipotesi di eventuale commissariamento da parte del Presidente Nazionale dei Comitati locali e provinciali in caso di: gravi irregolarita' in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale o di gestione sanitaria; mancato rimborso, nei termini previsti, al Comitato centrale degli oneri del personale di cui si avvalgono i Comitati locali e provinciali ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni e del presente decreto o delle somme anticipate ai suddetti Comitati a qualsiasi titolo; inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all' art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni; azioni o atti o comportamenti in contrasto con i principi del movimento internazionale di croce rossa e mezza luna rossa; f) ipotesi di eventuale scioglimento dei Comitati in caso di impossibilita' di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attivita', di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro; g) obbligo di formazione e di approvazione del budget, del bilancio di previsione, di esercizio da inviare attraverso i Comitati regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, al Comitato centrale; h) possibilita' di sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i Comitati locali e provinciali con il Comitato centrale e i Comitati regionali finalizzati all'assolvimento di attivita' istituzionali della CRI o di specifici progetti e definizione dell'eventuale corrispettivo; i) obbligo di stipulare protocolli d'intesa tipo tra i Comitati locali e provinciali con il Comitato centrale e i Comitati regionali finalizzati a definire le attivita' da svolgere a favore delle componenti ausiliarie della CRI di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'assolvimento delle attivita' di interesse pubblico previste all'art. 1, comma 4, lettera g) del predetto decreto legislativo, ivi incluse le attivita' di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione; l) possibilita' di stipula di convenzioni da parte dei Comitati locali e provinciali per l'attuazione dei propri compiti, con pubbliche amministrazioni, regioni, province, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti, nonche' la partecipazione a gare pubbliche e sottoscrizione dei relativi contratti; m) possibilita' per il Comitato centrale e per i Comitati regionali e i comitati provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano di svolgere funzione di centrale di acquisti per tutti i Comitati dell'associazione CRI, ivi compresi i Comitati locali e provinciali su loro espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie. 4. Le eventuali successive proposte di modifiche o revisioni dello Statuto dei singoli Comitati locali e provinciali sono approvate con ordinanza del Presidente nazionale. 5. Ai fini dell'individuazione dei rapporti attivi e passivi in cui subentrano i Comitati locali e provinciali a seguito dell'assunzione, alla data del 1° gennaio 2014, della personalita' giuridica di diritto privato, si fa riferimento alla ricognizione di cui alle ordinanze presidenziali citate in premessa. 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 178 del 2012, e successive modificazioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente nazionale della CRI propone ai Ministeri vigilanti le modifiche da apportare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, al fine di renderlo coerente con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni. Nei successivi 30 giorni il Ministro della salute sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri il decreto di approvazione delle relative modifiche.