Art. 4 Gestione finanziaria e bilancio 1. I Comitati locali e provinciali nonche' il comitato centrale ed i comitati regionali redigono il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2013, dal quale si evincono i residui attivi e passivi evidenziando quelli la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data. Tali residui sono iscritti nell'esercizio 2014 nella gestione separata da CRI, ai sensi art. 4 comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni. Ai fini della predisposizione del bilancio consuntivo 2013, anche per la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2012 e 2013, risultanti al termine dell'esercizio 2013, la contabilita' e' tenuta a stralcio dai Comitati regionali, per i rispettivi Comitati locali e provinciali in essere alla medesima data. 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unita' dell'associazione della Croce Rossa Italiana, nonche' del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, a decorrere dall'anno 2014 il bilancio di esercizio dei Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, e' redatto secondo le disposizioni del codice civile e di un apposito regolamento di contabilita' della CRI approvato dal Presidente nazionale.