Art. 4 
 
                   Gestione finanziaria e bilancio 
 
  1. I Comitati locali e provinciali nonche' il comitato centrale  ed
i comitati regionali redigono il  rendiconto  relativo  all'esercizio
finanziario 2013, dal quale si evincono i residui  attivi  e  passivi
evidenziando quelli la cui causa giuridica si sia verificata entro il
31 dicembre 2011, anche se accertati  successivamente  a  tale  data.
Tali  residui  sono  iscritti  nell'esercizio  2014  nella   gestione
separata da CRI, ai sensi art. 4 comma 2, del decreto legislativo  n.
178  del  2012,   e   successive   modificazioni.   Ai   fini   della
predisposizione del bilancio consuntivo 2013, anche per  la  gestione
dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2012  e  2013,
risultanti al termine dell'esercizio 2013, la contabilita' e'  tenuta
a stralcio dai Comitati regionali, per i rispettivi Comitati locali e
provinciali in essere alla medesima data. 
  2. Al fine  di  garantire  il  rispetto  del  principio  di  unita'
dell'associazione della Croce Rossa Italiana, nonche'  del  principio
di trasparenza dell'azione amministrativa, a decorrere dall'anno 2014
il  bilancio  di  esercizio  dei  Comitati  locali   e   provinciali,
costituiti in associazioni di diritto privato, e' redatto secondo  le
disposizioni del codice  civile  e  di  un  apposito  regolamento  di
contabilita' della CRI approvato dal Presidente nazionale.