Art. 5 Gestione finanziaria e cassa 1. Nei confronti dei Comitati locali e provinciali, con personalita' giuridica di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per la gestione a stralcio, restano aperti in capo ai direttori regionali o loro delegati i conti bancari gia' aperti la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720. 2. Nella gestione dei conti correnti dei Comitati locali e provinciali, accesi alla data del 31 dicembre 2013 continuano ad operare i direttori regionali o loro delegati al fine della predisposizione degli atti necessari per la gestione a stralcio con particolare riguardo agli incassi e i pagamenti dei residui attivi e passivi. 3. A decorrere dall'1 gennaio 2014, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quella prevista dallo Statuto, per i comitati locali e provinciali della CRI provvedono, i Presidenti o i commissari degli stessi nella qualita' di rappresentanti legali dei medesimi Comitati o da persone da loro delegate, all'apertura di un conto corrente ordinario con istituti di credito mediante l'attivazione di un autonomo servizio di cassa. Per l'esercizio delle proprie attivita', i medesimi comitati possono avvalersi anche di conti correnti postali. 4. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' dei Comitati locali e provinciali, la consistenza della dotazione iniziale di cassa al 1° gennaio 2014 e' pari all'anticipazione provvisoria del 50% della consistenza risultante al 31 dicembre 2013. I direttori regionali o loro delegati provvederanno alla liquidazione ed al pagamento di cui al periodo precedente. La CRI provvede alla definitiva quantificazione della dotazione di cassa di competenza dei singoli Comitati locali e provinciali e alla conseguente regolarizzazione della partita contabile alla chiusura della gestione a stralcio. I presidenti dei comitati locali e provinciali hanno l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza. 5. Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono: a) i residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data; b) i residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data; c) le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 178 del 2012; d) ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011. 6. Per l'attuazione della gestione separata e' aperta una apposita contabilita' liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e passiva. Viene altresi' acceso un conto corrente bancario dedicato la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.