Art. 5 
 
                    Gestione finanziaria e cassa 
 
  1.  Nei  confronti  dei  Comitati   locali   e   provinciali,   con
personalita' giuridica  di  diritto  privato,  non  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge  29  ottobre  1984,  n.  720.  Per  la
gestione a stralcio, restano aperti in capo ai direttori regionali  o
loro delegati i conti bancari gia' aperti la cui gestione rientra nel
limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario,  come
previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti
di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
  2.  Nella  gestione  dei  conti  correnti  dei  Comitati  locali  e
provinciali, accesi alla data del  31  dicembre  2013  continuano  ad
operare  i  direttori  regionali  o  loro  delegati  al  fine   della
predisposizione degli atti necessari per la gestione a  stralcio  con
particolare riguardo agli incassi e i pagamenti dei residui attivi  e
passivi. 
  3. A decorrere dall'1 gennaio 2014, nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia e di quella prevista dallo Statuto, per i comitati
locali  e  provinciali  della  CRI  provvedono,  i  Presidenti  o   i
commissari degli stessi nella qualita' di rappresentanti  legali  dei
medesimi Comitati o da persone da loro delegate, all'apertura  di  un
conto  corrente  ordinario   con   istituti   di   credito   mediante
l'attivazione di un autonomo servizio di cassa. Per l'esercizio delle
proprie attivita', i medesimi comitati  possono  avvalersi  anche  di
conti correnti postali. 
  4. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'  dei
Comitati  locali  e  provinciali,  la  consistenza  della   dotazione
iniziale di cassa  al  1°  gennaio  2014  e'  pari  all'anticipazione
provvisoria del 50% della consistenza risultante al 31 dicembre 2013.
I direttori regionali o loro delegati provvederanno alla liquidazione
ed al pagamento di cui al periodo precedente. La  CRI  provvede  alla
definitiva quantificazione della dotazione di cassa di competenza dei
singoli  Comitati   locali   e   provinciali   e   alla   conseguente
regolarizzazione della partita contabile alla chiusura della gestione
a stralcio. I presidenti dei  comitati  locali  e  provinciali  hanno
l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza. 
  5. Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale  n.
513 del 27 dicembre 2013, in conformita' a quanto previsto  dall'art.
4,  comma  2  del   decreto   legislativo   178/2012   e   successive
modificazioni confluiscono: 
  a) i residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si
sia  verificata  entro  il  31  dicembre  2011,  anche  se  accertati
successivamente a tale data; 
  b) i residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si
sia  verificata  entro  il  31  dicembre  2011,  anche  se  accertati
successivamente a tale data; 
  c) le entrate derivanti dall'alienazione  degli  immobili  prevista
dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.  178  del
2012; 
  d) ogni altro debito  avente  causa  giuridica  antecedente  al  31
dicembre 2011. 
  6. Per l'attuazione della gestione separata e' aperta una  apposita
contabilita' liquidatoria e predisposto il bilancio  di  liquidazione
nel quale viene inserita la massa attiva e  passiva.  Viene  altresi'
acceso un conto corrente bancario dedicato la  cui  gestione  rientra
nel limite del tre per cento detenibile presso il  sistema  bancario,
come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli
enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.