Art. 6 Gestione del patrimonio immobiliare 1. Il patrimonio immobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dallo stato di consistenza patrimoniale e dall'inventario dei beni immobili di proprieta' e di uso alla CRI, redatto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, rimane nella sua unicita' proprieta' dell'ente pubblico. 2. Con atto ricognitivo del Presidente nazionale sono censiti i beni immobili in uso al 31 dicembre 2013 ai Comitati locali e provinciali. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali proseguono nell'utilizzo di detti beni con concessione temporanea d'uso, fino alla stipula dei relativi contratti di comodato d'uso, con oneri diretti ed indiretti nonche' manutentivi a loro carico. 3. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali subentrano nei contratti di locazione passiva e di comodato d'uso, gia' autorizzati dal Comitato centrale e stipulati in favore dei Comitati locali e provinciali, nonche' nelle obbligazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei contratti di mutuo e di leasing stipulati fino al 31 dicembre 2013 dalla CRI per le loro specifiche esigenze.