Art. 6 
 
                 Gestione del patrimonio immobiliare 
 
  1. Il patrimonio immobiliare della CRI, esistente  al  31  dicembre
2013  e  risultante  dallo  stato  di  consistenza   patrimoniale   e
dall'inventario dei beni immobili di proprieta' e di  uso  alla  CRI,
redatto ai sensi dell'art. 4, comma 1,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, rimane  nella  sua
unicita' proprieta' dell'ente pubblico. 
  2. Con atto ricognitivo del Presidente  nazionale  sono  censiti  i
beni immobili in uso  al  31  dicembre  2013  ai  Comitati  locali  e
provinciali. A decorrere dall'1 gennaio  2014  i  Comitati  locali  e
provinciali proseguono nell'utilizzo di detti  beni  con  concessione
temporanea  d'uso,  fino  alla  stipula  dei  relativi  contratti  di
comodato d'uso, con oneri diretti ed indiretti nonche' manutentivi  a
loro carico. 
  3. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i Comitati locali e  provinciali
subentrano nei contratti di locazione passiva e  di  comodato  d'uso,
gia' autorizzati dal Comitato centrale  e  stipulati  in  favore  dei
Comitati locali e provinciali, nonche' nelle  obbligazioni  derivanti
dalle rate di ammortamento  dei  contratti  di  mutuo  e  di  leasing
stipulati fino al 31 dicembre 2013 dalla CRI per le  loro  specifiche
esigenze.