Art. 8 Personale a tempo indeterminato 1. Dalla data del 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, nelle more dell'esercizio del diritto di opzione previsto dal comma 3 art. 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012, il personale civile a tempo indeterminato e militare continuativo della CRI puo' essere utilizzato temporaneamente dai Comitati locali e provinciali mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico. Gli oneri del personale sopraddetto, ove impiegato nello svolgimento di attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita' interamente finanziate con fondi privati, sono rimborsati dai Comitati locali e provinciali al Comitato centrale. 2. Per il periodo dal 1° luglio 2014 fino al termine previsto all' art. 1, comma 1 del d.lgs 178/2012 , il personale di cui al comma 1, che abbia optato per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali della CRI, per l'espletamento delle funzioni che rimangono in capo ai suddetti Comitati nonche' per garantire i fini di interesse pubblico di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, puo' esercitare la propria attivita' presso i comitati locali e provinciali con oneri a carico del Comitato centrale o regionale, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo. 3. Per il periodo definito nel comma precedente , il personale di cui al comma 1, che abbia optato per il Comitato centrale o per il Comitato regionale, puo' essere utilizzato dai Comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, primo e secondo periodo, per il tramite della stipula di appositi protocolli di intesa tra le parti, interni alla CRI, con oneri a carico dei Comitati locali e provinciali. 4. Ai fini dell'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al Corpo militare e il personale civile con contratto a tempo indeterminato, si provvede entro 120 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a definire le tabelle di equiparazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni.