Art. 8 
 
                   Personale a tempo indeterminato 
 
  1. Dalla data del 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno  2014,  nelle
more dell'esercizio del diritto di opzione previsto dal comma 3  art.
1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012, il personale civile  a
tempo indeterminato e militare continuativo  della  CRI  puo'  essere
utilizzato  temporaneamente  dai  Comitati   locali   e   provinciali
mantenendo il  proprio  stato  giuridico  e  il  proprio  trattamento
economico. Gli oneri del personale sopraddetto, ove  impiegato  nello
svolgimento di attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita'
interamente  finanziate  con  fondi  privati,  sono  rimborsati   dai
Comitati locali e provinciali al Comitato centrale. 
  2. Per il periodo dal 1° luglio 2014 fino al termine previsto  all'
art. 1, comma 1 del d.lgs 178/2012 , il personale di cui al comma  1,
che abbia optato per il passaggio al Comitato centrale o ai  Comitati
regionali della CRI, per l'espletamento delle funzioni che  rimangono
in capo  ai  suddetti  Comitati  nonche'  per  garantire  i  fini  di
interesse pubblico di cui all'art. 1 del decreto legislativo  n.  178
del 2012, puo' esercitare la  propria  attivita'  presso  i  comitati
locali e provinciali con oneri  a  carico  del  Comitato  centrale  o
regionale, che rimane esclusivamente responsabile nei  confronti  del
lavoratore del trattamento economico e normativo. 
  3. Per il periodo definito nel comma precedente , il  personale  di
cui al comma 1, che abbia optato per il Comitato centrale  o  per  il
Comitato regionale, puo' essere  utilizzato  dai  Comitati  locali  e
provinciali,  ai  sensi  dell'art.  23-bis,  comma  7,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  primo
e  secondo  periodo,  per  il  tramite  della  stipula  di   appositi
protocolli di intesa tra le parti, interni  alla  CRI,  con  oneri  a
carico dei Comitati locali e provinciali. 
  4. Ai fini dell'equiparazione tra i livelli  di  inquadramento  del
personale appartenente al Corpo militare e il  personale  civile  con
contratto a tempo indeterminato, si provvede entro 120 dalla data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  a
definire le tabelle di equiparazione ai sensi dell'art. 6,  comma  1,
del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni.