Art. 9 
 
                    Personale a tempo determinato 
 
  1. I rapporti di lavoro a tempo determinato relativi  al  personale
della CRI, vigenti alla data del  31  dicembre  2013,  stipulati  per
attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita'  integralmente
finanziate con fondi privati, proseguono fino alla naturale scadenza. 
  2. Per il personale di cui al comma 1, il cui contratto  di  lavoro
giunga a naturale scadenza entro il 31  dicembre  2014,  il  relativo
rapporto permane in vigore, alle medesime condizioni  con  lo  stesso
personale, con  il  Comitato  regionale  territorialmente  competente
della CRI fino alla contestuale  vigenza  della  convenzione  che  ne
giustifica la causa e l'oggetto. 
  3. Tale personale presta la propria  attivita'  presso  i  Comitati
locali e provinciali subentrati nelle convenzioni ai sensi  dell'art.
1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,  e
secondo le modalita' previste da appositi protocolli d'intesa tra  la
CRI e i comitati locali e provinciali, ai  sensi  dell'art.  23  bis,
comma 7, primo e secondo periodo del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e successive  modificazioni,  con  oneri  a  carico  dei
suddetti Comitati locali e provinciali.