Art. 9 Personale a tempo determinato 1. I rapporti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data del 31 dicembre 2013, stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente finanziate con fondi privati, proseguono fino alla naturale scadenza. 2. Per il personale di cui al comma 1, il cui contratto di lavoro giunga a naturale scadenza entro il 31 dicembre 2014, il relativo rapporto permane in vigore, alle medesime condizioni con lo stesso personale, con il Comitato regionale territorialmente competente della CRI fino alla contestuale vigenza della convenzione che ne giustifica la causa e l'oggetto. 3. Tale personale presta la propria attivita' presso i Comitati locali e provinciali subentrati nelle convenzioni ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e secondo le modalita' previste da appositi protocolli d'intesa tra la CRI e i comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, primo e secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con oneri a carico dei suddetti Comitati locali e provinciali.