(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           Scheda tecnica 
   Indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» 
 
    1.  Denominazione  e  categoria  della  bevanda   spiritosa   con
indicazione geografica: Liquore di  Limone  della  Costa  d'Amalfi  o
Liquore di Limone Costa d'Amalfi. 
    Categoria della bevanda spiritosa: Liquore di agrumi. 
    La denominazione «Liquore di  Limone  della  Costa  d'Amalfi»  e'
riservata esclusivamente al liquore ottenuto mediante la  macerazione
a  freddo  in  alcole  etilico  di  scorze  di   limoni   ascrivibili
all'Indicazione   Geografica   Protetta   «Limone   Costa   d'Amalfi»
(riconosciuta  con  Regolamento  CE  n.  1356  del  4  luglio   2001)
riferibile all'ecotipo «Sfusato Amalfitano» derivante dal  Femminello
Sfusato (Citrus limon, (L.) Burm. f.); 
    2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
    a)    Principali    caratteristiche    fisiche,    chimiche    ed
organolettiche: 
      colore giallo intenso torbido con sfumature di verde brillante; 
      aspetto da opalescente a limpido; 
      odore caratteristico di limone; 
      sapore dolce e caratteristico di limone; 
    b) Caratteristiche specifiche della  bevanda  spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene: 
      titolo alcolometrico volumico non inferiore a 25%; 
      rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in  etichetta
tra gli ingredienti, di almeno 250 grammi di frutto intero di  Limone
Costa d'Amalfi IGP per litro di liquore finito; 
      concentrazione  di  zucchero  (totale  zuccheri  espressi  come
invertito) g/litro non inferiori a 200 e non superiori a 350; 
      la componente aromatica del prodotto  finito  presenta  l'aroma
caratteristico del «Limone Costa d'Amalfi IGP»; 
      divieto di aggiunta di coloranti,  emulsionanti,  stabilizzanti
ed aromi. 
    c) Zona geografica interessata 
    La  zona  di  produzione  del  «Liquore  di  Limone  della  Costa
d'Amalfi» comprende i territori dei comuni della Costiera Amalfitana,
e precisamente: Amalfi, Cetara, Conca  dei  Marini,  Furore,  Maiori,
Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. 
    Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all'interno
della  zona  geografica   cosi'   individuata,   ad   eccezione   del
confezionamento e imbottigliamento che puo' essere  effettuato  anche
fuori comprensorio. 
    e) Metodo di produzione della bevanda spiritosa 
    Lavaggio dei limoni. I limoni dovranno essere puliti da tracce di
terriccio, polvere o altre impurita'. Per la pulitura dei limoni  non
e' in nessun caso consentito fare ricorso  all'uso  di  detergenti  o
disinfettanti fatta eccezione per l'uso di cloro o sanificanti a base
di cloro idonei all'utilizzo per  lavaggio  di  frutta.  E'  comunque
obbligatorio il lavaggio effettuato con acqua con  concentrazione  di
cloro    non    superiore    alla    quantita'    massima    indicata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' per l'addizione  all'acqua
potabile. 
    Pelatura dei limoni. La pelatura dei limoni, a mano o a macchina,
e' effettuata avendo cura di asportare, per quanto possibile, il solo
flavedo. 
    Infusione  delle  bucce.  La  preparazione  dell'infuso   avviene
mettendo a macerare le bucce,  fresche,  congelate  o  surgelate,  in
alcool etilico, dalle caratteristiche previste dall'allegato I  punto
1)  del  Reg.  110/08  all'interno  di  contenitori  idonei  per  uso
alimentare, per un tempo non inferiore a 36  ore.  L'infuso  ottenuto
puo' subire una o piu' filtrazioni o manipolazioni fisiche. 
    Produzione del liquore.  Il  liquore  viene  ottenuto  miscelando
nelle  opportune  dosi  l'acqua,  lo  zucchero,  ovvero  lo  sciroppo
zuccherino se preparato a parte, con l'infuso di  scorze  di  «Limone
Costa d'Amalfi IGP» e l'alcool etilico, ove necessario  per  ottenere
la gradazione definitiva. E' fatto obbligo  che  per  ogni  litro  di
liquore siano utilizzate scorzette di almeno 250 g di limoni  interi.
Il liquore ottenuto puo' subire una o piu' filtrazioni  ed  eventuale
omogeneizzazione. Il liquore viene prodotto, miscelato e stoccato  in
serbatoi consentiti per tale uso. Il liquore si presenta in  fase  di
produzione opalescente  e  nel  tempo  e'  soggetto  ad  un  naturale
illimpidimento,  essendo  un  prodotto  naturale,  e'  possibile   la
presenza di olii essenziali sul collo della  bottiglia,  sinonimo  di
genuinita'. Il confezionamento del «Liquore  di  Limone  della  Costa
d'Amalfi» potra' avvenire  unicamente  in  contenitori  di  vetro  di
capacita' non  superiore  a  2  litri  ad  esclusione  di  confezioni
speciali per manifestazioni/esposizioni non destinate alla vendita. 
    f) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico  o
con l'origine geografica 
    La qualita' e la rinomanza del  Liquore  di  Limone  della  Costa
d'Amalfi sono note e documentate  con  straordinaria  continuita'  da
almeno due secoli, vale a dire  dai  primi  anni  dell'Ottocento.  Il
liquore di agrumi e in particolare quello di limone non  mancano  mai
nei ricettari italiani e  la  loro  preparazione  e  diffusione  sono
ampiamente testimoniate. La  notorieta'  del  liquore  di  agrumi  si
accompagna ovviamente alla produzione agricola di  aranci,  limoni  e
mandarini ed e' piu' forte laddove storicamente le coltivazioni  sono
piu' estese  e  la  cultura  della  produzione  piu'  radicata  nelle
societa' rurali. 
    In Costiera Amalfitana la presenza di limoneti in epoche  antiche
e' stata dimostrata da numerosi documenti storici. Furono gli  Arabi,
nel  corso  della  loro  espansione  e  delle  loro  conquiste,   che
introdussero il limone in Spagna e in Sicilia e da qui  in  Campania.
Ma la vera  diffusione  del  limone,  nell'area  di  Amalfi,  avvenne
soprattutto grazie all'accertata necessita'  di  disporre  di  questo
frutto a seguito della scoperta della sua grande utilita' nella lotta
allo scorbuto, la malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli
agrumi sono notoriamente ricchi. Per gli amalfitani, popolo famoso di
navigatori, era determinante poter disporre, sulle proprie  navi,  di
scorte abbondanti di questo prezioso frutto. Gia' nell'XI secolo,  la
Repubblica Amalfitana decreto' che a  bordo  delle  navi  ci  fossero
sempre provviste di tali frutti. Dal 1400 al  1800  altissima  fu  la
richiesta, anche da parte di altri Paesi,  soprattutto  nord-europei,
di limoni amalfitani, proprio per il loro impiego  nella  lotta  allo
scorbuto. Matteo Camera scrive, a tal proposito, nel 1600, di  limoni
«...che da Minori venivano trasportati via mare verso  altri  mercati
italiani, assieme a limoncelli e a  cetrangoli...»,  termine  con  il
quale venivano indicate le arance amare. E' cosi' che lungo la Costa,
i «giardini di limoni», come sono chiamati in questa zona i limoneti,
sono andati crescendo di numero e di ampiezza nel corso  dei  secoli,
attraverso   un'opera   immane   dell'uomo    che    ha    recuperato
all'agricoltura suoli scoscesi ed impervi. Altre  testimonianze  sono
presenti negli scavi di Pompei, dove attraverso affreschi  si  evince
la presenza di piante di limoni nella «casa del  frutteto»  gia'  nel
lontano 1600 a.C.. Dopo il 1500 la presenza del limone  nell'area  e'
riportata da diversi autori, e in un testo del '600 si trova anche un
accenno ad  un  «limon  amalphitanus»,  dalle  caratteristiche  molto
simili all'odierno sfusato  della  Costiera.  Infine,  sono  tanti  i
documenti, anche fotografici, del '900, che testimoniano gli  intensi
traffici, soprattutto con le Americhe, per la spedizione,  via  mare,
di notevoli partite di limoni ed altri agrumi prodotti  in  Costiera.
Questi elementi contribuiscono a  conferire  al  limone  prodotto  in
Penisola   sorrentina   e   sull'isola   di   Capri   caratteristiche
organolettiche uniche; quando le bucce di questi limoni vengono poste
in  alcool  per  la  preparazione  del  liquore,  esse  trasferiscono
all'infuso tutte le qualita'  del  frutto.  Evidente  e'  inoltre  il
legame tra economia agrumicola e produzione e consumo del liquore  di
limone. E' tradizione della  Penisola  Sorrentina/Amalfitana  che  le
famiglie di proprietari terrieri o di  coloni  di  aziende  agrumarie
producano da quasi due secoli  il  rosolio,  utilizzando  gli  stessi
limoni destinati alla vendita sui mercati nazionali e internazionali. 
    Di fatto il «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»  rappresenta
uno   dei   prodotti   tradizionali   di   eccellenza    dell'offerta
eno-gastronomica di questa area. Nel corso degli ultimi decenni si e'
verificata una larga diffusione di un  tipo  di  liquore  a  base  di
limone, ottenuto dall'infusione delle bucce in una miscela di alcool,
acqua e zucchero. Esso e' l'erede diretto dei rosoli  prodotti  dalla
farmaceutica araba  medievale,  in  particolare  egiziana,  originata
dall'alchimista  Agazis,  il  quale  insegno'   il   processo   della
distillazione dell'alcool dal vino mediante l'uso dell'alambicco. Nel
corso del secolo XIX  in  molte  case  della  Costiera  Amalfitana  e
specialmente a Minori veniva preparato un liquore al limone, mediante
l'impiego dell'alcool; esso veniva servito  a  conclusione  di  lauti
pranzi,  allo  scopo  di  favorire  la  digestione.  Inizialmente  la
qualita' di agrumi utilizzata era la lima o  limetta,  un  limone  di
piccole dimensioni dalla  buccia  sottile,  colto  dalla  pianta  per
questa operazione non ancora completamente maturo.  In  seguito  sono
stati impiegati altri tipi di  limoni,  tra  cui  in  particolare  lo
sfusato.  L'invenzione  della  ricetta  di  questo   sensazionale   e
gradevole elisir e' contesa tra Minori e Capri. 
    L'utilizzo  del  «Limone  Costa  d'Amalfi  IGP»   dovra'   essere
dimostrato    mediante    l'acquisizione    e    detenzione     delle
ricevute/fatture  di  acquisto  dai   produttori   o   condizionatori
riconosciuti ed autorizzati dagli organismi preposti alla sua tutela.
Tale  documentazione  dovra'  essere  annotata  e  conservata  tra  i
documenti ufficiali dell'azienda nelle modalita' usuali di legge  per
consentirne il controllo. Nel caso un  trasformatore  si  avvalga  di
bucce preparate da un altro operatore, egli dovra'  farsi  rilasciare
idonea dichiarazione comprovante il rapporto ponderale fra  i  limoni
avviati alla pelatura e le bucce realizzate. A sua volta  il  cedente
dovra' ugualmente  mantenere  evidenza  dei  propri  acquisti  e  del
rapporto tra essi e le bucce prodotte. 
    Il Consorzio di Tutela  «Limone  Costa  d'Amalfi  IGP»  e'  stato
costituito per la tutela e valorizzazione del limone Costa  d'Amalfi,
il 3 ottobre 2002 con marchio registrato CEE del  4  luglio  2001  ai
sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. In particolare il Consorzio  si
propone di  svolgere  funzioni  di  tutela  giuridica  ed  economica,
promozione, valorizzazione e cure generali degli  interessi  relativi
alla  denominazione  ed  inerenti  alla   coltivazione,   produzione,
commercializzazione e trasformazione del Limone Costa  d'Amalfi  IGP,
nonche' tutte le attivita' ed i compiti  attribuiti  ai  Consorzi  di
Tutela dalla  Legislazione  Comunitaria,  Nazionale  e  Regionale  in
materia, compreso l'utilizzo  del  limone  Costa  d'Amalfi  IGP  come
ingrediente. 
    g) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni  comunitarie
e/o nazionali e/o regionali 
    Disciplinare di produzione dell'Indicazione  Geografica  Protetta
«Limone Costa d'Amalfi» che figura  all'allegato  I  del  decreto  18
luglio 2001 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del
20  luglio  1999.  Iscrizione  della  denominazione   «Limone   Costa
d'Amalfi» nel registro delle  denominazioni  di  origine  protette  e
delle indicazioni geografiche protette. 
    Regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001 (GUCE n. L 182  del  5
luglio 2001) 
    h) Nome e indirizzo del richiedente: 
      Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi IGP - Via Papa  Leone
X, n.9 - 84011 Amalfi - Sede  operativa:  Corso  Regina,  71  c/o  ex
Palazzo Comunale - 84010 Maiori (SA); 
      FEDERVINI  -  Federazione  Italiana   Industriali   Produttori,
Esportatori ed Importatori di  Vini,  Acquaviti,  Liquori,  Sciroppi,
Aceti ed affini Via Mentana, 2 b - 00185 Roma. 
    i) Norme specifiche in materia di etichettatura 
    Deve essere indicata in etichetta, nell'ambito della lista  degli
ingredienti, la menzione del valore ponderale minimo necessario nella
preparazione del «Liquore  di  Limone  della  Costa  d'Amalfi».  Tale
valore non puo' essere inferiore a 250 grammi di  frutto  intero  per
litro di liquore. Le aziende dovranno poi garantire  agli  organi  di
controllo presso l'impianto produttivo, la puntuale  registrazione  e
conservazione dell'esatto rapporto ponderale  per  lotto  di  liquore
prodotto in tal guisa. 
    L'indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»
(ed eventuali suoi simboli  o  loghi  identificativi)  potra'  essere
ripetuta anche fuori  del  campo  visivo  in  cui  sono  indicate  la
quantita' volumica ed il titolo alcolometrico volumico nominale.