Art. 3 Contributi 1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente decreto sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nei modi e nelle forme di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. 2. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, non potra' in ogni caso superare il 50 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procedera' alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. Sono esclusi da tale riparto proporzionale i progetti speciali di cui al successivo art. 4. La percentuale di contributo spettante a ciascuna CCIE e' determinata - tenuto conto delle risorse disponibili - sulla base di una graduatoria di merito in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE piu' performanti e percentuali di contributo decrescenti alle CCIE meno performanti, avendo come valore di riferimento la percentuale risultante dal riparto proporzionale delle risorse. 3. Con provvedimento del Dirigente della Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale) pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it vengono individuati i criteri e le modalita' attraverso cui il Ministero, avvalendosi di Assocamerestero per l'attivita' di preistruttoria tecnica, determina la graduatoria di merito delle CCIE ammesse al contributo sulla base di indicatori di perfomance riferiti ai seguenti aspetti: a) affidabilita' strutturale b) affidabilita' organizzativa c) affidabilita' economico-finanziaria d) affidabilita' relazionale e di rete.