Art. 4 
 
 
                          Progetti speciali 
 
  1. Il Ministero, anche sulla base delle priorita' individuate dalla
Cabina di Regia, puo'  proporre  alle  CCIE  maggiormente  affidabili
definite secondo la graduatoria di merito di cui al  precedente  art.
3, singolarmente  o  in  aggregazione  tra  loro,  con  le  modalita'
tecnico-operative individuate con  successivo  decreto  direttoriale,
specifici progetti di attivita' promozionale. In tal caso  le  Camere
interessate ne assumono la responsabilita' gestionale sulla base  del
piano finanziario.