Art. 4 Progetti speciali 1. Il Ministero, anche sulla base delle priorita' individuate dalla Cabina di Regia, puo' proporre alle CCIE maggiormente affidabili definite secondo la graduatoria di merito di cui al precedente art. 3, singolarmente o in aggregazione tra loro, con le modalita' tecnico-operative individuate con successivo decreto direttoriale, specifici progetti di attivita' promozionale. In tal caso le Camere interessate ne assumono la responsabilita' gestionale sulla base del piano finanziario.