Art. 5 Presentazione del programma promozionale 1. Ciascuna CCIE, al fine di potere accedere al contributo, deve presentare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il programma promozionale secondo le seguenti modalita': a) presentazione attraverso il sistema informativo Pla.Net di una relazione che illustri le finalita' generali dell'azione camerale, descriva le attivita' che la CCIE intende svolgere nell'ambito delle iniziative ammissibili individuate dall'art. 2 comma 1, indichi gli obiettivi che con tali azioni intende conseguire e determini il costo previsto per l'esecuzione del Programma; b) inserimento dei dati relativi alle singole iniziative oggetto del programma promozionale nella banca dati Pla.Net. 2. La presentazione del Programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. Con il decreto direttoriale di cui al precedente art. 3, comma 3, vengono disciplinati i limiti e le modalita' attraverso cui e' ammessa l'integrazione o la modifica da parte delle CCIE dei Programmi gia' presentati. 3. La rinuncia alla realizzazione del Programma deve essere motivata e comunicata senza ritardo al Ministero.