Art. 6 Procedura per l'ammissione al contributo 1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' stato realizzato il Programma promozionale articolato in progetti ai sensi del precedente art. 2, le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - ex Divisione VIII, Viale Boston, 25 - 00144 Roma, tramite la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti, corredata dalla rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato. Ciascuna Camera invia contestualmente copia della documentazione all'Assocamerestero che ne cura la pre-istruttoria. 2. Sono ammesse a contributo solo le CCIE che hanno realizzato il programma promozionale per un valore economico uguale o superiore alla soglia minima fissata annualmente con decreto direttoriale; tale soglia minima non si applica al Programma presentato dalle Camere nel primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento ex lege 518/70. 3. Una Commissione, nominata con il decreto direttoriale di cui al precedente art. 3, comma 3 e costituita dal Dirigente dell'Ufficio competente della Direzione generale per le Politiche di internazionalizzazione e la Promozione degli scambi e da altri due componenti, valuta l'ammissibilita' al contributo del programma promozionale realizzato, comprese le eventuali variazioni e integrazioni. In particolare, la Commissione valuta: l'ammissibilita' delle attivita' realizzate ai sensi del precedente art. 2, la coerenza dell'attivita' svolta rispetto al programma presentato, la validita' tecnico-economica e la congruita' dei costi sostenuti; ove necessario, la Commissione puo' chiedere eventuali elementi di approfondimento. Nella valutazione la Commissione terra' conto anche della cooperazione che le CCIE hanno attivato con gli altri soggetti istituzionali che operano per la promozione del Made in Italy e, nei paesi pluricamera, del coordinamento operativo sulle singole iniziative in programma, finalizzato a evitare duplicazioni d'intervento e dispersioni di risorse e di ogni altra azione utile a rendere esplicita una logica di promozione Paese. La Commissione approva, altresi', la graduatoria di merito predisposta dal competente Ufficio della Direzione generale per le Politiche di internazionalizzazione e la Promozione degli scambi. 4. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono essere connesse alle attivita' promozionali realizzate e devono essere attestate da documenti giustificativi. 5. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente. 6. L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilita' generale dello Stato e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.