Art. 6 
 
 
              Procedura per l'ammissione al contributo 
 
  1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e'  stato
realizzato il Programma promozionale articolato in progetti ai  sensi
del precedente art. 2, le CCIE devono trasmettere al Ministero  dello
sviluppo  economico  -  Direzione  generale  per  le   politiche   di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi  -  ex  Divisione
VIII, Viale Boston,  25  -  00144  Roma,  tramite  la  rappresentanza
diplomatica  italiana  territorialmente  competente,  una   relazione
illustrativa dell'attivita' svolta e degli obiettivi  conseguiti  con
riferimento ai singoli progetti, corredata dalla  rendicontazione  di
spesa del programma promozionale realizzato.  Ciascuna  Camera  invia
contestualmente copia della documentazione all'Assocamerestero che ne
cura la pre-istruttoria. 
  2. Sono ammesse a contributo solo le CCIE che hanno  realizzato  il
programma promozionale per un valore  economico  uguale  o  superiore
alla soglia minima fissata annualmente con decreto direttoriale; tale
soglia minima non si applica al Programma presentato dalle Camere nel
primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento  ex  lege
518/70. 
  3. Una Commissione, nominata con il decreto direttoriale di cui  al
precedente art. 3, comma 3 e costituita  dal  Dirigente  dell'Ufficio
competente   della   Direzione   generale   per   le   Politiche   di
internazionalizzazione e la Promozione degli scambi e  da  altri  due
componenti,  valuta  l'ammissibilita'  al  contributo  del  programma
promozionale  realizzato,  comprese   le   eventuali   variazioni   e
integrazioni. In particolare, la Commissione valuta: l'ammissibilita'
delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  precedente  art.  2,  la
coerenza dell'attivita' svolta rispetto al programma  presentato,  la
validita' tecnico-economica e la congruita' dei costi sostenuti;  ove
necessario,  la  Commissione  puo'  chiedere  eventuali  elementi  di
approfondimento. Nella valutazione la Commissione terra' conto  anche
della cooperazione che le CCIE hanno attivato con gli altri  soggetti
istituzionali che operano per la promozione del Made in Italy e,  nei
paesi  pluricamera,  del  coordinamento   operativo   sulle   singole
iniziative  in  programma,   finalizzato   a   evitare   duplicazioni
d'intervento e dispersioni di risorse e di ogni altra azione utile  a
rendere esplicita una logica  di  promozione  Paese.  La  Commissione
approva,  altresi',  la  graduatoria  di   merito   predisposta   dal
competente Ufficio della  Direzione  generale  per  le  Politiche  di
internazionalizzazione e la Promozione degli scambi. 
  4. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono
essere connesse  alle  attivita'  promozionali  realizzate  e  devono
essere attestate da documenti giustificativi. 
  5. Il provvedimento  di  concessione  del  contributo  e'  adottato
sentita  la  rappresentanza  diplomatica  italiana   territorialmente
competente. 
  6. L'erogazione  del  contributo  avverra'  in  un'unica  soluzione
tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di  contabilita'
generale dello  Stato  e  in  ogni  caso  nei  limiti  delle  risorse
disponibili.