Art. 7 
 
 
                    Revoche, controlli e sanzioni 
 
  1. Il Ministero si riserva di effettuare  controlli  documentali  e
visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la
regolarita' della  documentazione  presentata,  nonche'  l'attuazione
delle  iniziative  sovvenzionate.   Ove   da   controlli   successivi
all'erogazione del  contributo  si  accerti  che  la  concessione  e'
avvenuta sulla  base  di  dati,  notizie  o  dichiarazioni  risultati
inesatti  o  falsi,  fatte  salve  le  comunicazioni  alle  Autorita'
competenti, si  procede  alla  revoca  del  contributo.  Quest'ultima
comporta la  restituzione  delle  somme  erogate,  maggiorate  di  un
interesse pari al tasso ufficiale di riferimento  vigente  alla  data
del  provvedimento  di  revoca  e  il  pagamento  di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123  del
1998. 
  2.  Ai  fini  del  controllo   documentale   deve   essere   tenuta
disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione
relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di dieci
anni a partire dalla data di erogazione del  contributo.  I  soggetti
beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno  richiesti
dalla Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e
la promozione degli scambi, anche tramite  Assocamerestero,  ai  fini
dell'attivita' di monitoraggio e controllo. 
  3. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente  decreto
e' di competenza del Foro di Roma.