(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                        Obblighi informativi 
 
  1. L'impresa  cui  e'  stato  attribuito  il  rating  e'  tenuta  a
comunicare all'Autorita'  ogni  variazione  dei  dati  riportati  nei
propri  certificati  camerali  e  qualunque  evento  che  incida  sul
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma  2,
nonche' gli eventi di cui al precedente articolo  6,  commi  6  e  7,
entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena  la  revoca  di
cui all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento. 
  2. Il Ministero dell'Interno e le altre pubbliche  amministrazioni,
per  quanto  di  loro  competenza,  non  appena  ne  siano  venuti  a
conoscenza, comunicano all'Autorita' ogni variazione intervenuta  nei
requisiti  di  cui  all'articolo  2  nonche'  gli   eventi   di   cui
all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento. 
  3. La  verifica  delle  variazioni  intervenute  nel  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a),  b)  e  c)  del
presente Regolamento viene effettuata secondo le  modalita'  indicate
nell'articolo 5, commi 5 e 6.