(Allegato A-art. 3)
                   Art. 3 - Misura del contributo 
 
  1. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10,  comma  7-quater,  della
legge n. 287/90, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per
mille del fatturato risultante dall'ultimo  bilancio  approvato  alla
data del 22 gennaio 2014,  dalle  societa'  di  capitali  con  ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90. 
  2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna  impresa
non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.