(Allegato A-art. 7)
                         Art. 7 - Interessi 
 
  1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo,
oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali  ai
sensi di legge a partire dalla data di scadenza del  termine  per  il
pagamento, ovvero dal 31 luglio 2014.