Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  e
    all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, le parole «20 aprile 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
luglio 2014», le  parole  «1º  maggio  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti «1 agosto 2014» e le parole  «33  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «23 milioni». 
  (( 1-bis. All'articolo 10, comma  4,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  e
delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981,
n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  recante
          "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. (Oli lubrificanti e accisa su alcool) 
              1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2014,   l'aliquota
          dell'imposta di  consumo  sugli  oli  lubrificanti  di  cui
          all'allegato  I   al   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e   amministrative,
          approvato con il decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504, e successive modificazioni, e' fissata in euro  787,81
          per mille chilogrammi. 
              2. Nell'Allegato I al testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e le relative  sanzioni  penali  e  amministrative,
          approvato con il decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
          504, e successive  modificazioni,  le  aliquote  di  accisa
          relative ai prodotti di seguito elencati  sono  determinate
          nelle seguenti misure: 
              a) per l'anno 2014 
              Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro; 
              b) a decorrere dall'anno 2015 
              Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato; 
              Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro; 
              Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro. 
              3. Con determinazione direttoriale  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, da  adottarsi  entro  il  15  luglio
          2014, e' incrementato, a decorrere dal 1° agosto  2014,  il
          prelievo fiscale sui prodotti da fumo  in  misura  tale  da
          assicurare maggiori entrate pari a 23 milioni di  euro  per
          l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro  a  decorrere  dall'anno
          2015. 
              In caso di scostamento,  il  Direttore  della  predetta
          Agenzia  provvede  ad  adeguare  la  misura  del   prelievo
          fiscale,  al  fine  di  assicurare  le  predette   maggiori
          entrate." 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  10,  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23,   recante
          "Disposizioni   in   materia   di    federalismo    Fiscale
          Municipale.", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. (Applicazione  dei  tributi  nell'ipotesi  di
          trasferimento immobiliare) 
              1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima,  allegata
          al citato testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  n.  131  del  1986,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              « 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              »; 
              b) sono abrogate le note del predetto  articolo  1,  ad
          eccezione della nota II-bis); 
              c) nella  nota  II-bis)  dell'articolo  1,  le  parole:
          «dell'aliquota del 3  per  cento»,  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento». 
              2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non
          puo' essere inferiore a 1.000 euro. 
              3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi  1
          e  2  e  tutti  gli  atti  e  le  formalita'   direttamente
          conseguenti posti in essere per effettuare gli  adempimenti
          presso il catasto ed i  registri  immobiliari  sono  esenti
          dall'imposta di bollo, dai  tributi  speciali  catastali  e
          dalle tasse ipotecarie e sono  soggetti  a  ciascuna  delle
          imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa  di  euro
          cinquanta. 
              4. In relazione agli atti di cui ai commi 1  e  2  sono
          soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni  tributarie,
          anche se previste in  leggi  speciali  ad  eccezione  delle
          esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra  la
          Repubblica italiana e il BIE sulle  misure  necessarie  per
          facilitare la partecipazione all'Esposizione universale  di
          Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad
          eccezione delle disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
          4-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25, e delle disposizioni  di  cui  all'articolo  2
          della legge 1o dicembre 1981, n.  692,  e  all'articolo  40
          della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
              5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal 1° gennaio 2014.".