Art. 2 
 
  1.  La  somma  disponibile  per  l'anno  2013  e'  utilizzata   per
finanziare  le  seguenti  azioni  nei   limiti   d'importo   previsti
dall'articolo 16: 
  a) indagini di microzonazione sismica; 
  b)  interventi   strutturali   di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
degli edifici  e  delle  opere  che  possono  assumere  rilevanza  in
relazione alle conseguenze di un collasso,  di  cui  all'articolo  2,
comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  20
marzo 2003, n.  3274  ed  alle  Delibere  regionali  in  materia,  di
proprieta' pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi  ai
contributi  fino  ad  un  massimo  del  40%  della   quota   definita
all'articolo 16, comma 1, lettera  b),  dedotto  l'importo  destinato
dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le  modalita'
di cui al comma 5 del presente articolo,  con  priorita'  per  quegli
edifici che nei piani di  emergenza  di  protezione  civile  ospitano
funzioni strategiche. E', altresi',  consentita  la  delocalizzazione
degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui
sia garantito,  ad  invarianza  di  spesa,  un  maggiore  livello  di
sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel  sito
originario e un miglioramento di efficienza del sistema  di  gestione
dell'emergenza, eventualmente  valutato  attraverso  l'analisi  della
Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18. Nei casi di
edifici  di  interesse  storico,  vincolati  ai  sensi  del   Decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42   s.m.i.,   e'   ammessa   la
delocalizzazione  senza  la  demolizione   dell'edificio   esistente,
purche' nell'edificio interessato non siano  piu'  ospitate  funzioni
strategiche e rilevanti, come  definito  dall'articolo  2,  comma  3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  20  marzo
2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in  materia,  di  proprieta'
pubblica. La ricostruzione puo'  essere  attuata  attraverso  appalto
pubblico ovvero mediante contratto di acquisto  di  cosa  futura,  ai
sensi dell'articolo 1472 c.c., o il contratto  di  disponibilita'  di
cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel  rispetto  delle
procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente; 
  c)  interventi   strutturali   di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; 
  d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del
rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di  elevata
vulnerabilita'  ed  esposizione,  anche  afferenti   alle   strutture
pubbliche  a  carattere  strategico  o  per  assicurare  la  migliore
attuazione dei piani di  protezione  civile.  L'individuazione  degli
interventi  finanziabili  e'  effettuata   dal   Dipartimento   della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito il Presidente della Regione interessata. 
  2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere  destinati  ad
edifici o ad  opere  situati  in  Comuni  nei  quali  l'accelerazione
massima al suolo "ag" di cui all'allegato 2, sub 2  sia  inferiore  a
0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" ed i  periodi
di non classificazione sismica dei Comuni  con  ag  non  inferiore  a
0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse
strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione
che  l'amplificazione  sismica  nel   sito   dell'opera,   dimostrata
attraverso studi della risposta sismica locale  effettuati  ai  sensi
delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008  e
relativa Circolare, determini un valore massimo  di  accelerazione  a
terra di progetto S∙ag non inferiore a 0,125g. 
  3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto  di  interventi
strutturali gia' eseguiti, o in  corso  alla  data  di  pubblicazione
della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi  a  carico
di risorse pubbliche per la stessa finalita'. 
  4. I contributi di cui alla lettera c) del  comma  1  sono  erogati
solo  per  edifici  che  non  ricadano  nella  fattispecie   di   cui
all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380 nei quali, alla data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprieta'  delle  unita'
immobiliari sono destinati a  residenza  stabile  e  continuativa  di
nuclei  familiari,  e/o  all'esercizio   continuativo   di   arte   o
professione o attivita' produttiva. 
  5. Nel caso delle attivita' produttive di cui al comma  precedente,
possono accedere ai contributi solo i soggetti che non  ricadono  nel
regime degli "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo di
cui all'Allegato 4 e' corredata da idonea dichiarazione. 
  6. Le Regioni attivano per l'annualita' 2013, con le  modalita'  di
cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui  alla  lettera  c)
del comma 1,  in  misura  minima  del  20%  e  massima  del  40%  del
finanziamento ad esse assegnato, come  determinato  all'articolo  16,
comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi  di  cui  alla
lettera c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento,
come sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro. 
  7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,  anche
con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione
dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli  enti
locali  interessati  possono  utilizzare  fino  al  2%  della   quota
assegnata. Le Regioni definiscono le modalita'  di  ripartizione  del
suddetto contributo.