Art. 3 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004. 2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 3. Le Regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attivita' per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni o le province interessati che trasmettono una proposta di priorita' degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento della risorse, individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. 4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 5. Le Regioni trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di attivita' di cui al comma 3, entro 30 giorni dalla loro approvazione. 6. Per il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e' istituito un Tavolo Tecnico che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia Autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile. A detti componenti, altresi', non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, ne' il gettone di presenza o altro emolumento. 7. Il Tavolo Tecnico, costituito con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, e' presieduto da un Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile che ne dispone la convocazione. Il Tavolo Tecnico puo' fruire del supporto dei centri di competenza attraverso apposito accordo con il Dipartimento della Protezione Civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) riguardanti l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza.